Statuto Cooperativa: differenze tra le versioni

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Le delibere dell’Assemblea dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci mediante spedizione del verbale per posta elettronica a tutti i soci. II Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci le delibere assembleari.  
Le delibere dell’Assemblea dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci mediante spedizione del verbale per posta elettronica a tutti i soci. II Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci le delibere assembleari.  


==Art. 17 (Consiglio di Amministrazione)==
=Art. 17 (Consiglio di Amministrazione)=


L’Amministrazione della Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione, che si compone da tre a nove consiglieri, eletti fra le persone maggiorenni iscritte nel libro dei soci da almeno sei mesi e che non siano stati diffidati per le ragioni di cui all'art. 10 (dieci).
L’Amministrazione della Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione, che si compone da tre a nove consiglieri, eletti fra le persone maggiorenni iscritte nel libro dei soci da almeno sei mesi e che non siano stati diffidati per le ragioni di cui all'art. 10 (dieci).

Versione delle 17:51, 28 apr 2016

Art. 1 (Denominazione)

È costituita con il nome “Cooperativa Montagne della Duchessa” una Cooperativa indipendente, aconfessionale e apartitica, che opera secondo modelli e schemi interni ed esterni improntati sulla democrazia e sulla trasparenza, ispirandosi a valori universali di libertà, uguaglianza e fratellanza e mirando all'adozione di determinazioni basate sul consenso di tutti i soci.

La Cooperativa è retta con le forme della previdenza e della mutualità prevalente, senza finalità di lucro, secondo quanto previsto dall’art. 2512 e 2513 del Codice Civile e può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci. La Cooperativa potrà aderire, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni Nazionali ed Internazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, alle organizzazioni dei produttori previste dalle leggi vigenti e future, nonché ad Enti, Consorzi, Cooperative e Organizzazioni che si propongono attività affini e complementari.

Art. 2 (Sede e durata)

La Cooperativa ha una durata illimitata ed ha sede legale a Sant'Anatolia, frazione del Comune di Borgorose, provincia di Rieti, Italia. La sede legale potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La cooperativa è aperta e inclusiva verso nuovi soci che, condividendone gli scopi, siano interessati a parteciparvi attivamente e/o a sostenerla. La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà istituire sedi secondarie anche al di fuori del proprio Comune di appartenenza.

Art. 3 (Finalità)

La cooperativa persegue i seguenti scopi mutualistici:

  • Tutelare il reddito dei soci e delle rispettive famiglie fornendo beni e servizi alle migliori condizioni reperibili sul mercato, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza, all’avanguardia tecnologica, al risparmio energetico e alla sostenibilità sociale ed ambientale;
  • Offrire ai soci che prestano la propria attività nell’ambito del lavoro agricolo le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza, alla formazione professionale, alla equità dei rapporti lavorativi, favorendo l’autogestione e la collaborazione;
  • Promuovere la crescita personale ed il miglioramento della qualità di vita e di lavoro dei soci e delle loro famiglie, offrendo opportunità di sperimentare uno stile di vita naturale e comunitario fondato sui principi della responsabilità individuale, della solidarietà, della sobrietà e di un corretto rapporto con la natura, favorendo le relazioni interpersonali e la convivialità, la consapevolezza ecologica e la ricerca etica, interiore e spirituale.

Art. 4 (Attività istituzionali)

La Cooperativa con riferimento ed in conformità ai propri scopi mutualistici e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto:

1. La progettazione, realizzazione e gestione di strutture abitative e comunitarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • costruire e amministrare in territori di qualsiasi natura, agricoli e non, strutture abitative e di servizio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sociali nel settore agricolo, di sperimentare nuove formule sociali e tecnologiche d’avanguardia e di ricercare l’autonomia alimentare ed energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente;
  • nell’ambito dello scambio mutualistico, offrire ai soci e alle loro famiglie servizi e opportunità in materia di assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli infermi, favorendo le relazioni sociali, affettive ed economiche improntate alla solidarietà tra i membri;
  • gestire spacci interni per la rivendita ai soci di generi alimentari, bevande ed altri beni di consumo, artigianali e merceologici vari, di produzione naturale, biodinamica, biologica, del commercio equo e solidale, eventualmente associandosi, a tal fine, anche ad altri Enti Cooperativi specializzati nel settore della distribuzione, purché perseguano fini mutualistici;
  • svolgere attività turistiche e ricettive complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi sociali ed in particolare:
  • richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire la somministrazione di cibi e bevande presso appositi locali adibiti a mensa e a bar della cooperativa e gestire punti di ristorazione al pubblico, richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire appositi locali adibiti a foresteria o alloggi agrituristici.

2. La coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • progettare, realizzare e gestire aziende agricole, tradizionali e pilota per la sperimentazione di nuovi metodi di agricoltura, coltivazione di nuove specie vegetali, miglioramento delle qualità genetiche e ricerca dei più appropriati criteri di allevamento;
  • acquistare o assumere in affitto o in altre forme, ai sensi della vigente legislazione, terreni, sia incolti che insufficientemente coltivati per metterli a coltura, sia coltivati, in entrambi i casi per coltivarli a conduzione unita, privilegiando l’accorpamento dei medesimi;
  • acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione; gestire la raccolta di prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, la loro lavorazione e commercializzazione;
  • predisporre, eseguire e gestire lavori di sistemazione e manutenzione idraulico forestale, opere di forestazione, opere di miglioramento dei terreni agricoli, opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi, opere di viabilità agricola e forestale, lavori di manutenzione e impianto di pascoli, vivai, giardini, viali; acquisire boschi, provvedere alla trasformazione e commercializzazione del legname; costruire o acquisire magazzini, depositi, officine, ecc.; acquistare o noleggiare macchine, mezzi di trasporto, attrezzi, merci, prodotti ed altri materiali necessari per l’attività sociale;
  • produrre, lavorare, trasformare e/o commercializzare prodotti agricoli in genere;
  • gestire allevamenti zootecnici, avicoli, apistici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
  • gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedendo alla loro lavorazione, trasformazione, importazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l’eliminazione della rete di intermediazione, l’accesso diretto al mercato;
  • gestire servizi tecnici per l’agricoltura ed, in particolare, la cura del patrimonio ambientale e forestale e l’assistenza tecnica in agricoltura;
  • assumere lavori di bonifica e lavori agricoli anche su proprietà di terzi;
  • acquistare, assumere in affitto, costruire fabbricati rurali da adibire ad uso di conduzione agricola, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici e commercializzazione dei medesimi.
  • gestire strutture e attività di agriturismo e didattica agricola e ambientale.

3. La promozione della ricerca e dell’espressione della creatività nei campi dell’artigianato, dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • promuovere studi, ricerche e realizzazione di progetti di abitazioni privilegiando le sperimentazioni nei settori del risparmio energetico, dell’impiego di fonti di energia naturali, delle tecnologie di costruzione d’avanguardia ed eco-compatibili;
  • promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione, nei campi dell’agricoltura biologica, biodinamica, ed organica in genere, dell’acquacoltura, dell’apicoltura, dell’allevamento animale secondo criteri naturali, della conservazione e della ricostituzione della fertilità dei suoli, dell’alimentazione umana ed animale, dell’ecologia;
  • promuovere e svolgere attività di carattere sociale, ricreativo, sportivo, artigianale, artistico, culturale e spirituale atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e crescita personale e collettiva dei soci e delle loro famiglie
  • organizzare e gestire attività formative ed educative, campi di lavoro, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni, mostre e spettacoli, viaggi di ricerca e studio, e quant’altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali.
  • favorire e promuovere, la cooperazione con le altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione che per natura o finalità sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, società, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

Art. 5 (Strumenti)

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni. Potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • richiedere autorizzazioni amministrative per la vendita diretta al pubblico dei propri prodotti agricoli, artigianali, editoriali e culturali e disporre di punti vendita esterni;
  • partecipare a fiere, mercati e manifestazioni pubbliche;
  • utilizzare il diritto di superficie su aree di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o di altri Enti, Società o Privati, per raggiungere gli scopi sociali;
  • usufruire dei finanziamenti ed avvalersi del credito previsto in materia di costruzioni edilizie e acquisizione di terreni, agricoltura tradizionale e per la ricerca e sperimentazione agricola, e per le attività creative e produttive previste dagli scopi sociali;
  • avvalersi del credito ordinario nonché delle anticipazioni e dei prestiti dei soci e di ogni altro contributo erogato da privati e da Enti pubblici o privati;
  • compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, aprire conti correnti bancari e postali, emettere cambiali e assumere mutui ipotecari, stipulare contratti, assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi forma in imprese cooperative o di altro tipo che svolgano attività di diretto interesse per il conseguimento degli scopi sociali, dare adesioni ad enti e organismi cooperativi, anche con scopi consortili o fidejussori, diretti a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà, consorziarsi ad altre cooperative per il coordinamento e lo svolgimento di attività comuni;
  • stipulare Convenzioni con Organizzazioni Nazionali ed internazionali, Governative e non, l’Amministrazione Centrale dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i comprensori ed i Comuni, per l’attuazione degli scopi sociali;
  • estendere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Comuni, Regioni ed anche Nazioni le attività di attuazione degli scopi sociali;
  • stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio e disciplinata da apposito regolamento, approvato dall’assemblea, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto vietata tassativamente la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
  • svolgere qualunque altra azione, attività o operazione necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6 (Soci della Cooperativa)

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge: potranno essere soci persone fisiche ed Enti con scopi affini o complementari a quelli della società, aventi o meno personalità giuridica. Le persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età. Non potranno essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano subito condanne per reato infamante e che abbiano comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Si individuano le seguenti categorie di soci:

  • i soci fruitori dei beni e servizi offerti dalla cooperativa in base ai regolamenti interni, che ne usufruiscono per sé e per i propri famigliari conviventi;
  • i soci lavoratori, che svolgono la propria attività lavorativa all’interno della struttura organizzativa della cooperativa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci tutti quegli Enti, aventi o meno personalità giuridica, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. Detti Enti fanno parte della Cooperativa tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non rivesta allo stesso tempo anche cariche all’interno della cooperativa, benché socio a titolo individuale.
  • I soci sovventori. Come previsto dall'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7 (Categorie speciali)

Ai sensi dell’art 2527 cod. civ., il C.d.A. può deliberare l’ammissione di nuovi soci in una categoria speciale, in numero non superiore ad un terzo del totale dei soci cooperatori, in ragione dell’interesse:

  • al loro inserimento nella comunità residenziale. (es.: nuovi soci fruitori)
  • alla loro formazione professionale (es.: nuovi soci lavoratori);
  • alla loro capacità contributiva;

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il C.d.A. può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che siano subentrati ad un altro socio nell’assegnazione, sotto qualsiasi forma, di un modulo abitativo di proprietà della Cooperativa e che debbano trascorrere un periodo di inserimento nella comunità ivi residente. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il C.d.A. può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

  • la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che comunque non può mai superare i cinque anni;
  • i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della cooperativa;
  • la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quanto previsto per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 2476 del Codice Civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 11 (undici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica e sociale della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale e comunitaria. In tal caso, il C.d.A. deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’articolo 7 (sette). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 13 (tredici).

Art. 8 (Regole di ammissione di nuovi soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

  • indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza, data di nascita, professione e codice fiscale;
  • indicazione della sua effettiva attività di lavoro con l’illustrazione di precedenti incarichi svolti e delle specifiche competenze possedute;
  • l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, entro i termini e nei modi previsti dai successivi artt. 18 (diciotto) e 19 (diciannove);
  • sottoscrizione d’impegno di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ad accettare e seguire la filosofia comunitaria e ambientalista facente parte dello scopo sociale ed a comportarsi di conseguenza;
  • la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 40 (quaranta) del presente statuto;
  • per gli Enti, aventi o meno personalità giuridica, dovranno essere indicati la denominazione, la sede legale e quella amministrativa ed il legale rappresentante, e dovrà essere allegata copia dello statuto dell’Ente.

Il Consiglio di Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 (cinque), e l’inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate e delibera sulla domanda. La deliberazione deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata entro un mese dalla presentazione della domanda. In caso di reiezione della domanda per motivi diversi da quelli previsti dall’art. 5 (cinque), il richiedente può appellarsi all’Assemblea con istanza scritta da proporsi entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione. L’Assemblea delibererà inappellabilmente nella prima riunione utile successiva alla richiesta.

Le domande di ammissione debbono essere registrate nell’ordine in cui pervengono alla sede sociale in apposito libro degli aspiranti soci previamente e progressivamente numerato e vidimato in ogni pagina dal Tribunale, o da un Notaio prima della messa in uso. Per i soci che hanno partecipato alla costituzione della Società l’ordine di precedenza è quello in cui figurano nell’Atto Costitutivo.

La delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci solo dopo che siano stati effettuati i versamenti di cui all’art. 9 (nove) da parte del nuovo ammesso. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

I soci potranno sottoscrivere una o più quote di partecipazione sociale, essi sono inoltre obbligati:

  • al versamento della quota dichiarata nella domanda di ammissione, entro i termini e nei modi previsti dai successivi artt. 18(diciotto) e 19 (diciannove);
  • all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
  • a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all’attività dell’impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, delle proprie capacità e disponibilità e della categoria sociale di appartenenza, con la massima diligenza ed il massimo impegno, con la possibilità, in caso di necessità, di sopperire a tale impegno con un equivalente in denaro o in beni.
  • a pagare puntualmente le quote di spese generali e le altre somme derivanti dalle obbligazioni assunte come membro della cooperativa, in particolare la tassa di ammissione periodicamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione e, a titolo di sovrapprezzo, una somma determinata dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali e della categoria sociale di appartenenza.

I soci che non partecipano all’amministrazione, ma che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese. Tali diritti non spettano ai soci speciali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

I soci cesseranno di appartenere alla società per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Oltre che nei casi di legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2473 e 2532 C.C., il recesso è ammesso soltanto nel caso che il socio non sia più nelle condizioni che gli permettano di concorrere al conseguimento dello scopo sociale. Il socio che intende recedere dalla società deve farne domanda motivata tramite lettera raccomandata, che deve essere esaminata dagli Amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 40 (quaranta).

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul Libro Soci dal Consiglio di Amministrazione, e diventa operativa con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, se comunicato successivamente, con la chiusura dell’esercizio successivo, ad eccezione del caso in cui al precedente articolo 2 (due), per cui il diritto di recesso può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento, purché con un periodo di preavviso compreso tra sei mesi ed un anno.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengono a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 5 (cinque) del presente statuto, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Agli effetti del diritto di cui al successivo art.15 (quindici), lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo nei termini indicati nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.

L’esclusione è pronunziata dal Consiglio di Amministrazione contro il socio:

  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • che, pur dopo formale sollecitazione o diffida, si renda moroso nel versamento delle rate delle quote sottoscritte, o nell’adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera “d)” del secondo comma del precedente art. 7(sette);
  • che in qualunque modo arrechi danno materiale o morale alla società o fomenti in seno ad essa dissidio o disordine;
  • che, senza giustificato motivo, si rifiutino, benché formalmente richiesti, di partecipare ai lavori dell’impresa sociale, o dimostrino scarso impegno e cattiva volontà nello svolgimento del lavoro, o anche che vengano ripresi ripetutamente per errori, evitabili con la normale diligenza o perizia, commessi nello svolgimento del lavoro, anche se non arrechino danno alla società. Agli effetti di cui al successivo art. 15 (quindici) l’esclusione diventa operativa nei termini indicati nell’ultimo capoverso dell’art. 11 (undici).

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sulle materie contemplate nei precedenti artt. 11, 12 e 13 saranno devolute alla decisione arbitrale secondo quanto previsto nell’art. 40 (quaranta) del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno proporre istanza di nomina di Arbitro entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.

I soci receduti o decaduti hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, secondo il valore calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui il recesso o la decadenza si sono verificati e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale. I soci esclusi hanno il medesimo diritto, salvo che ad essi, a titolo di penale per il solo fatto dell’inadempienza che ha dato causa all’esclusione e, fermo restando il loro eventuale obbligo di risarcire il danno, potrà essere, con la medesima deliberazione di esclusione, ridotta la misura del rimborso per una proporzione da valutarsi a discrezione del C.d.A. in base ad emanando regolamento.

Il rimborso avrà luogo nei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2535 C.C., senza alcun interesse, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito verso il socio. È consentita comunque da parte della società la rateizzazione dello stesso, entro un termine massimo di cinque anni, per quella frazione di quota assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 22 e degli articoli 2545quinquies e 2545sexies del C.C.

Le quote di spese generali non sono rimborsabili in nessun caso.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote nella misura, con le modalità e nei termini previsti per i soci receduti o dichiarati decaduti. dietro presentazione di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. L’erede o gli eredi del socio defunto, che si trovino in possesso dei requisiti per essere ammessi, possono chiedere di subentrare al posto del loro dante causa.

In caso di pluralità di eredi, questi, entro 6 mesi dalla data del decesso, debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto non possono più richiedere il rimborso di quanto ad essi dovuto a norma dei precedenti artt. 15 e 16, quando sia trascorso un anno rispettivamente dalla data in cui si sia verificato il recesso, la decadenza o la esclusione o dal giorno della morte del socio.

Art. 11 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di partecipazione dei soci cooperatori, dell’ammontare proposto dal C.d.A. e approvato dall’assemblea ordinaria, in misura non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
  • dalla riserva legale;
  • dalla riserva ordinaria;
  • dalla riserva straordinaria;
  • da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né all’atto del suo scioglimento.

L’importo delle quote inizialmente sottoscritte e quello delle successive sottoscrizioni, dovrà a norma di legge essere versato all’atto della sottoscrizione. Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi, a pegno o altro vincolo, con effetto verso la Cooperativa durante la vita della medesima; possono essere cedute, con effetto verso la Società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri soci ed anche a persone che abbiano presentato domanda di ammissione a socio.

Il Patrimonio Sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso, di decadenza, di esclusione o di morte del socio, o per quello di scioglimento o di liquidazione della Società, non è mai ripartibile tra i soci. Le riserve, salve quelle di cui al precedente art. 19 (diciannove), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Art. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci peùr l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L’Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

  • attraverso l’aumento gratuito delle rispettive quote
  • in forma liquida;

Art. 13 (Destinazione di utili e ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 12 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  • ai Fondi di riserva legale, in misura non inferiore a quanto previsto per legge;
  • al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92, n° 59, nella misura del 3%;
  • a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.1.92, n° 59;
  • ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato in misura non superiore alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali poliennali fruttiferi aumentata di 2,5 punti;
  • la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera c) del precedente art. 18(diciotto).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l’erogazione del ristorno. Se il bilancio di esercizio si chiude in perdita, l'assemblea dopo aver approvato il bilancio, decide sulla sua copertura utilizzando, nell'ordine:

  • la riserva da sovrapprezzo delle quote;
  • la riserva per interventi mutualistici;
  • le riserve di rivalutazione;
  • la riserva straordinaria;
  • la riserva legale:
  • le quote sociali;

Esaurite le voci del patrimonio netto elencate nel comma precedente, l'assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere in parti uguali ai soci appartenenti alla categoria che ha generato la perdita di bilancio. I soci speciali durante il loro periodo di inserimento sono esentati dal concorso alla copertura delle perdite di bilancio.

Qualora, per la copertura della perdita di esercizio, le quote siano scese a un valore inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 18 (diciotto), l'assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo.

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore alla remunerazione del prestito da soci ragguagliata al capitale effettivamente versato. Gli interessi corrisposti sui prestiti non possono, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali poliennali fruttiferi aumentata di 2,5 punti e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non può superare il limite massimo in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

Art. 14 (Cessazione della cooperativa)

In caso di cessazione della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
  • al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art 11 della legge 59/92.

Le clausole mutualistiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Art. 15 (Organi principali della Fondazione)

Gli organi principali della Fondazione sono: ·

  • L'Assemblea ordinaria e straordinaria
  • Il Consiglio di Amministrazione
  • Il Presidente e il Vice Presidente
  • La Commissione Elettorale

In previsione di una futura necessità la Cooperativa potrà decidere di istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali: il Comitato Esecutivo, la Commissione di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Tecnico Scientifico e il Corpo dei Volontari. La Cooperativa potrà altresì, al fine di potenziare e rendere più capillare la propria presenza sul territorio, valutare la necessità di istituire delle sedi locali il cui funzionamento e la cui direzione sono rimandati ad un apposito regolamento normativo.

Art. 16 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Le assemblee devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. I soci della Cooperativa dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio di Amministrazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica semplice o certificata per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione. L’avviso di convocazione dovrà indicare data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare all’Ordine del Giorno.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L’Assemblea Ordinaria:

  • approva i bilanci consuntivi annuali, stabilendo la eventuale ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
  • procede alla nomina delle cariche sociali
  • determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
  • delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • approva i regolamenti interni di cui al successivo art. 41, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza nel presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario; dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se presente, o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto la voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’O.d.G., salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti aventi diritto al voto. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Potranno farsi per appello nominale, per scheda segreta e per acclamazione a seconda che l’assemblea lo deliberi a maggioranza. Quando si tratta di argomenti che riguardano gli Amministratori o i Sindaci, oppure loro parenti ed affini fino al 3° grado incluso, le votazioni devono farsi per scheda segreta.

Il diritto di voto assembleare è regolato per le varie categorie di soci così come indicato nei precedenti articoli 6) e 7). Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno sei mesi. Ogni socio ha un solo voto. Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio non amministratore che abbia diritto al voto mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe debbono essere menzionate nel processo verbale della assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Organizzazione provinciale o regionale potranno partecipare con propri rappresentanti, senza diritto di voto, ai lavori delle assemblee.

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Consigliere Delegato, ove esiste e, in mancanza, dall’amministratore più anziano d’età o, ove essa lo deliberi, dal socio eletto dall’assemblea. L’Assemblea nomina un segretario ed occorrendo, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere dell’Assemblea dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci mediante spedizione del verbale per posta elettronica a tutti i soci. II Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci le delibere assembleari.

Art. 17 (Consiglio di Amministrazione)

L’Amministrazione della Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione, che si compone da tre a nove consiglieri, eletti fra le persone maggiorenni iscritte nel libro dei soci da almeno sei mesi e che non siano stati diffidati per le ragioni di cui all'art. 10 (dieci).

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Spetta all’Assemblea determinare l'eventuale gettone di presenza dovuto per la loro attività collegiale. Spetta invece al Consiglio di Amministrazione determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente ed in modo esclusivo la loro opera a favore della cooperativa ma prima di porre in essere tale decisione dovrà essere chiesta la ratifica all'Assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’art. 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni mese, nonché tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda almeno da due Consiglieri. La convocazione è fatta indirizzando l’avviso ai singoli amministratori mediante posta elettronica o messaggeria telefonica non meno di tre giorni prima della adunanza. L’avviso di convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione e argomenti dell’O.d.G.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità la riunione del C.d.A. si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. La mancata partecipazione ingiustificata a tre adunanze consecutive comporta la decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratta di affari nei quali siano interessati Sindaci ed Amministratori, oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l’altro, al consiglio di Amministrazione:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • redigere il bilancio consuntivo annuale;
  • relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci;
  • stabilire l'entità della tassa di ammissione e i successivi adeguamenti;
  • deliberare l’ammontare dei contributi alle spese generali e dell’eventuale sovrapprezzo da proporre all’assemblea in sede di approvazione del bilancio, secondo quanto previsto al comma “d” del precedente art. 9 (nove) , nonché il modo di pagamento e le tariffe di utilizzazione dei servizi;
  • compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali; fra l’altro, far costruire ed assegnare gli immobili, contrarre mutui, acconsentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunziare ad ipoteche anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico della Cassa DD. PP., e presso ogni ufficio pubblico o privato;
  • transigere e compromettere per arbitri;
  • conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • assumere e licenziare il personale della Società fissando le mansioni e le retribuzioni;
  • dare l’adesione della Società ad altri organismi;
  • deliberare circa l’ammissione , il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
  • determinare il compenso previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 33;
  • provvedere, ai sensi dell’art. 2386 Cod. Civ., alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell’esercizio;
  • deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell’art. 4 (quattro) e che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dello Statuto sono riservati all’Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, legale e giudiziale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche Amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente, al Consigliere Delegato, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. In casi urgentissimi esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare che deve avvenire entro 15 giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 18 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea fra i soci e i non soci. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e alle scritture a norma di legge. I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte che provvederà alla nomina dell’arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche.

Art. 20 (Disposizioni Generali

I rapporti tra la società e i soci potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 21 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

  • il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  • la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società. La società in qualunque momento potrà revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione delle cause di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con la maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 22 (Disposizioni finali)

La vita della Società è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso ed accettato da tutti i soci fin dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea o dalla domanda di ammissione. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, in particolare a quelle contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulle Cooperative, nonché nelle disposizioni in materia di Società a Responsabilità Limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.