Atto Costitutivo Cooperativa: differenze tra le versioni

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Repubblica Italiana
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L’anno duemilasedici, il giorno ............. del mese di ............... (__.__.2016) in ______________, nel mio studio in Via ........................ n..... davanti a me Dr. ..............................., Notaio in ________________, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ________________________________________.  
L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di MAGGIO (26.05.2016) in ROMA, nel mio studio in Via ............................... n..... davanti a me Dr. ..............................., Notaio in ROMA, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ROMA.  


SONO PRESENTI:
SONO PRESENTI:

Versione delle 13:18, 30 apr 2016

Atto Costitutivo

Repertorio N........ - Raccolta N........

Repubblica Italiana

L’anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di MAGGIO (26.05.2016) in ROMA, nel mio studio in Via ............................... n..... davanti a me Dr. ..............................., Notaio in ROMA, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di ROMA.

SONO PRESENTI:

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Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita con il nome di "COOPERATIVA MONTAGNE DELLA DUCHESSA", una Cooperativa a responsabilità limitata indipendente, aconfessionale e apartitica, che opera secondo modelli e schemi interni ed esterni improntati sulla democrazia e sulla trasparenza, ispirandosi a valori universali di libertà, uguaglianza e fratellanza e mirando all'adozione di determinazioni basate sul consenso di tutti i soci.

La Cooperativa è retta con le forme della previdenza e della mutualità prevalente, senza finalità di lucro, secondo quanto previsto dall’art. 2512 e 2513 del Codice Civile e può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci. La Cooperativa potrà aderire, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni Nazionali ed Internazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, alle organizzazioni dei produttori previste dalle leggi vigenti e future, nonché ad Enti, Consorzi, Cooperative e Organizzazioni che si propongono attività affini e complementari.

Art. 2

La Cooperativa ha sede legale a Sant'Anatolia, frazione del Comune di Borgorose, provincia di Rieti, Italia. La sede legale potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso Comune con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. La cooperativa è aperta e inclusiva verso nuovi soci che, condividendone gli scopi, siano interessati a parteciparvi attivamente e/o a sostenerla. La Cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà istituire sedi secondarie anche al di fuori del proprio Comune di appartenenza.

Art. 3

La cooperativa persegue i seguenti scopi mutualistici:

  • Tutelare il reddito dei soci e delle rispettive famiglie fornendo beni e servizi alle migliori condizioni reperibili sul mercato, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza, all’avanguardia tecnologica, al risparmio energetico e alla sostenibilità sociale ed ambientale;
  • Offrire ai soci che prestano la propria attività nell’ambito del lavoro agricolo le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza, alla formazione professionale, alla equità dei rapporti lavorativi, favorendo l’autogestione e la collaborazione;
  • Promuovere la crescita personale ed il miglioramento della qualità di vita e di lavoro dei soci e delle loro famiglie, offrendo opportunità di sperimentare uno stile di vita naturale e comunitario fondato sui principi della responsabilità individuale, della solidarietà, della sobrietà e di un corretto rapporto con la natura, favorendo le relazioni interpersonali e la convivialità, la consapevolezza ecologica e la ricerca etica, interiore e spirituale.

Art. 4

La Cooperativa con riferimento ed in conformità ai propri scopi mutualistici e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto:

1. La progettazione, realizzazione e gestione di strutture abitative e comunitarie.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • costruire e amministrare in territori di qualsiasi natura, agricoli e non, strutture abitative e di servizio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sociali nel settore agricolo, di sperimentare nuove formule sociali e tecnologiche d’avanguardia e di ricercare l’autonomia alimentare ed energetica nello spirito dello sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente;
  • nell’ambito dello scambio mutualistico, offrire ai soci e alle loro famiglie servizi e opportunità in materia di assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli infermi, favorendo le relazioni sociali, affettive ed economiche improntate alla solidarietà tra i membri;
  • gestire spacci interni per la rivendita ai soci di generi alimentari, bevande ed altri beni di consumo, artigianali e merceologici vari, di produzione naturale, biodinamica, biologica, del commercio equo e solidale, eventualmente associandosi, a tal fine, anche ad altri Enti Cooperativi specializzati nel settore della distribuzione, purché perseguano fini mutualistici;
  • svolgere attività turistiche e ricettive complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi sociali ed in particolare:
  • richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire la somministrazione di cibi e bevande presso appositi locali adibiti a mensa e a bar della cooperativa e gestire punti di ristorazione al pubblico, richiedere autorizzazioni amministrative per istituire, organizzare e gestire appositi locali adibiti a foresteria o alloggi agrituristici.

2. La coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • progettare, realizzare e gestire aziende agricole, tradizionali e pilota per la sperimentazione di nuovi metodi di agricoltura, coltivazione di nuove specie vegetali, miglioramento delle qualità genetiche e ricerca dei più appropriati criteri di allevamento;
  • acquistare o assumere in affitto o in altre forme, ai sensi della vigente legislazione, terreni, sia incolti che insufficientemente coltivati per metterli a coltura, sia coltivati, in entrambi i casi per coltivarli a conduzione unita, privilegiando l’accorpamento dei medesimi;
  • acquistare, assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, Morali o Privati, con particolare riferimento alle terre incolte eventualmente assegnate in forza di leggi speciali, da condurre in forma associata e da destinare ad attività agricole, zootecniche o connesse alla forestazione; gestire la raccolta di prodotti agricoli e del sottobosco, forestali e zootecnici, la loro lavorazione e commercializzazione;
  • predisporre, eseguire e gestire lavori di sistemazione e manutenzione idraulico forestale, opere di forestazione, opere di miglioramento dei terreni agricoli, opere connesse alla prevenzione di incendi boschivi, opere di viabilità agricola e forestale, lavori di manutenzione e impianto di pascoli, vivai, giardini, viali; acquisire boschi, provvedere alla trasformazione e commercializzazione del legname; costruire o acquisire magazzini, depositi, officine, ecc.; acquistare o noleggiare macchine, mezzi di trasporto, attrezzi, merci, prodotti ed altri materiali necessari per l’attività sociale;
  • produrre, lavorare, trasformare e/o commercializzare prodotti agricoli in genere;
  • gestire allevamenti zootecnici, avicoli, apistici ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali;
  • gestire la raccolta di prodotti agricoli e zootecnici, curandone la conservazione, provvedendo alla loro lavorazione, trasformazione, importazione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l’eliminazione della rete di intermediazione, l’accesso diretto al mercato;
  • gestire servizi tecnici per l’agricoltura ed, in particolare, la cura del patrimonio ambientale e forestale e l’assistenza tecnica in agricoltura;
  • assumere lavori di bonifica e lavori agricoli anche su proprietà di terzi;
  • acquistare, assumere in affitto, costruire fabbricati rurali da adibire ad uso di conduzione agricola, lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici e commercializzazione dei medesimi.
  • gestire strutture e attività di agriturismo e didattica agricola e ambientale.

3. La promozione della ricerca e dell’espressione della creatività nei campi dell’artigianato, dell’arte, della cultura e dello spettacolo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

  • promuovere studi, ricerche e realizzazione di progetti di abitazioni privilegiando le sperimentazioni nei settori del risparmio energetico, dell’impiego di fonti di energia naturali, delle tecnologie di costruzione d’avanguardia ed eco-compatibili;
  • promuovere e svolgere attività di studio, ricerca, applicazione, sperimentazione e divulgazione, nei campi dell’agricoltura biologica, biodinamica, ed organica in genere, dell’acquacoltura, dell’apicoltura, dell’allevamento animale secondo criteri naturali, della conservazione e della ricostituzione della fertilità dei suoli, dell’alimentazione umana ed animale, dell’ecologia;
  • promuovere e svolgere attività di carattere sociale, ricreativo, sportivo, artigianale, artistico, culturale e spirituale atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e crescita personale e collettiva dei soci e delle loro famiglie
  • organizzare e gestire attività formative ed educative, campi di lavoro, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni, mostre e spettacoli, viaggi di ricerca e studio, e quant’altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali.
  • favorire e promuovere, la cooperazione con le altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto o aggregazione che per natura o finalità sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, società, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

Art. 5

Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni. Potrà pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • richiedere autorizzazioni amministrative per la vendita diretta al pubblico dei propri prodotti agricoli, artigianali, editoriali e culturali e disporre di punti vendita esterni;
  • partecipare a fiere, mercati e manifestazioni pubbliche;
  • utilizzare il diritto di superficie su aree di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o di altri Enti, Società o Privati, per raggiungere gli scopi sociali;
  • usufruire dei finanziamenti ed avvalersi del credito previsto in materia di costruzioni edilizie e acquisizione di terreni, agricoltura tradizionale e per la ricerca e sperimentazione agricola, e per le attività creative e produttive previste dagli scopi sociali;
  • avvalersi del credito ordinario nonché delle anticipazioni e dei prestiti dei soci e di ogni altro contributo erogato da privati e da Enti pubblici o privati;
  • compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, aprire conti correnti bancari e postali, emettere cambiali e assumere mutui ipotecari, stipulare contratti, assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi forma in imprese cooperative o di altro tipo che svolgano attività di diretto interesse per il conseguimento degli scopi sociali, dare adesioni ad enti e organismi cooperativi, anche con scopi consortili o fidejussori, diretti a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà, consorziarsi ad altre cooperative per il coordinamento e lo svolgimento di attività comuni;
  • stipulare Convenzioni con Organizzazioni Nazionali ed internazionali, Governative e non, l’Amministrazione Centrale dello Stato, le Regioni, le Province, le Comunità Montane, i comprensori ed i Comuni, per l’attuazione degli scopi sociali;
  • estendere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Comuni, Regioni ed anche Nazioni le attività di attuazione degli scopi sociali;
  • stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio e disciplinata da apposito regolamento, approvato dall’assemblea, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto vietata tassativamente la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
  • svolgere qualunque altra azione, attività o operazione necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 6

La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

La Cooperativa viene costituita sotto la piena osservanza delle norme di legge e delle norme contenute nel proprio Statuto. La Cooperativa è regolata oltre che dal presente atto costitutivo anche dall'allegato Statuto. Lo Statuto della Cooperativa, viene approvato, sottoscritto e allegato al presente atto sotto la lettera “A” e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 8

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che si compone da tre a dodici consiglieri, eletti tra i soci fondatori o tra i soci intervenuti dopo la costituzione e iscritti nel libro dei soci da almeno sei mesi. Per far parte del Consiglio bisogna aver raggiunta la maggiore età e sono esclusi i soci che siano stati diffidati per le ragioni di cui all'art. 10 (dieci).

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente che ha la rappresentanza legale della Cooperativa nei confronti dei terzi ed in giudizio. Tutti i Soci Fondatori concordano nell’insediare, contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto, un Consiglio di Amministrazione, formato da _____ membri che ricoprono le seguenti cariche:

  1. ........................, come sopra generalizzato, Presidente;
  2. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  3. ........................, come sopra generalizzata, Consigliere;
  4. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  5. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  6. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  7. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  8. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  9. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  10. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  11. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;
  12. ........................, come sopra generalizzato, Consigliere;

Art. 9

Per conseguire gli scopi sopra indicati i comparenti costituiscono il patrimonio iniziale della Cooperativa Montagne della Duchessa nel seguente modo: stabiliscono che l'importo della singola quota per qualsiasi categoria di socio sarà per i primi tre anni di euro 250,00 (duecentocinquanta) e si impegnano ad acquisire n. 4 (quattro) quote per un totale di euro 1000,00 (euro mille) cadauno. Di questi, euro 250,00 (duecentocinquanta) vengono versati immediatamente al neo eletto Presidente, il residuo, di euro 750,00 (settecentocinquanta), verranno versati entro 365 giorni dalla data odierna di fondazione a mezzo bonifico o assegno bancario. Il Presidente, dopo aver pagato le spese riguardanti il presente atto, provvederà ad aprire un conto bancario o postale dove versare la differenza.

Art. 10

I comparenti concordemente tra loro delegano i signori ........................... e .........................., come sopra generalizzati, con poteri di firma da esercitarsi anche disgiuntamente l'uno dall'altro:

  • per le firme marginali al presente atto e allegato statuto;
  • per apportare con il solo loro personale intervento innanzi al Notaio, le modifiche a questo atto ed all'allegato statuto che venissero richieste dagli Organi competenti.

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti da formalità ed effetti fiscali conseguenti (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche)

Le parti concordemente mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su ______ fogli, per pagine ____________ e sin qui della _________________, il quale è stato da me letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, come per legge.

Firmato

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