Statuto Fondazione

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Statuto

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita con il nome di "Fondazione Sant'Anatolia", una fondazione operativa di partecipazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue finalità di solidarietà e promozione sociale. La Fondazione Sant'Anatolia potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "F.S.A.", sia unitamente sia disgiuntamente alla denominazione per esteso.

Art. 2 (Sede e durata)

La Fondazione Sant'Anatolia ha una durata illimitata ed ha sede legale a Sant'Anatolia, frazione del Comune di Borgorose, provincia di Rieti, Italia. La fondazione ha carattere ed operatività prevalentemente locale ma questa caratteristica non esclude che i propri membri possano risiedere in qualsiasi paese del mondo essendo stata concepita anche con lo scopo di aggregare i concittadini emigrati e i loro discendenti. La Fondazione inoltre è aperta e inclusiva verso nuovi membri non necessariamente appartenenti per origine alla frazione di Sant'Anatolia che, condividendo i suoi scopi, siano interessati a parteciparvi attivamente e/o a sostenerla. La Fondazione Sant'Anatolia, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà istituire sedi secondarie anche al di fuori del proprio Comune di appartenenza.

Art. 3 (Finalità)

La finalità primaria della F.S.A. è la promozione, il sostegno, l'organizzazione di iniziative che contribuiscano direttamente o indirettamente alla "rivitalizzazione", alla "coesione territoriale" e allo "sviluppo sostenibile" della frazione di Sant'Anatolia.

Poiché si vuole agire su un intero territorio e su un'intera comunità, saranno messi insieme aspetti che normalmente vengono trattati separatamente quali l'agricoltura, l'allevamento, l'enogastronomia, la tutela del paesaggio e degli ecosistemi, il turismo, la cultura, l'ambiente, l'artigianato, ecc. Il modello di approccio si propone di costruire legami e sinergie, anche per mezzo della rete e delle nuove tecnologie, al fine di rafforzare l'identità del territorio e di conseguenza valorizzarlo.

Si intende quindi recuperare, salvaguardare e poi valorizzare le peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio. Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo dell'ambiente, della cultura e della vita. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e, per mezzo del buon uso della rete, alla sempre più diffusa partecipazione alla democrazia, allo sviluppo della solidarietà nei rapporti umani, alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive. Promuovere la conoscenza del mondo rurale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni tipiche di fattoria e della cucina tradizionale. Favorire l'incontro tra città e campagna e l'integrazione anche delle rispettive economie per un maggior equilibrio economico e sociale del territorio. Stimolare la nascita di nuove organizzazioni o aziende promuovendo l'approccio cooperativo. Favorire la nascita di altre Fondazioni o stringere alleanze con organizzazioni già esistenti che si occupano del recupero di altri territori. Salvaguardare attivamente la memoria condivisa e la bellezza dei luoghi e dei paesaggi.

La Fondazione Sant'Anatolia privilegia l'approccio aperto e trasparente, seguendo il modello del software libero e open source, pubblicando online i propri dati, i bilanci, le prime note, i contratti, i verbali dei consigli e delle assemblee e, solamente nei casi di rischio reale di lesione alla privacy, manterrà riservati i dati sensibili. La Fondazione si doterà di strumenti informatici per permettere ai propri membri di interagire secondo i principi della democrazia liquida. Il presente Statuto è stato redatto online utilizzando il software libero WIKI.

Art. 4 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto la Fondazione Sant'Anatolia svolge le seguenti attività istituzionali:

  • Realtà locali - La Fondazione promuove, sostiene, valorizza e stringe alleanza con tutte quelle realtà e organizzazioni che operano nel territorio e che agiscono in maniera coerente con il presente Statuto. L'approccio con queste realtà sarà di trovare punti di sinergia e di interazione per stimolare modelli di comportamento eco-sostenibili, dando nel contempo supporto e promozione.
  • Centro studi, ricerche e promozione del territorio - La Fondazione ricerca finanziamenti per la costituzione di un centro studi, ricerche e promozione del territorio con area congressi e piccolo auditorium per conferenze, riunioni, studi, presentazioni di libri, eventi artistici, promozione dei prodotti locali. Area mostre e esposizioni. Biblioteca, museo e archivio multimediale e documentario del territorio. Il centro sarà gestito direttamente dalla Fondazione e sarà dotato di postazioni internet (esclusivamente free software) e WiFi per l'accesso gratuito ad Internet (si ipotizza lo spazio della chiesa sconsacrata della Madonna Addolorata).
  • Internet per tutti - La fondazione ricerca fondi per l'istallazione di ripetitori di segnale per dare copertura anche ad aree di alta montagna e punti di energia elettrica (con pannelli solari o similari) nei pressi dei rifugi di montagna, per ricaricare i portatili di turisti e allevatori. Inoltre promuove l'accesso ad internet tramite wireless e scambio files peer to peer all'interno del paese.
  • Agricoltura biologica - La fondazione promuove la nascita di nuove aziende agricole BIO principalmente per il sostentamento degli abitanti e degli animali d'inverno, e secondariamente per la vendita al pubblico e per la produzione di derivati (fornitura per birra, per grappe e liquori, etc.).
  • Allevamento Bio e fattoria didattica - La fondazione promuove il recupero della tradizione dell'allevamento di pecore e mucche (produzione di formaggi, ricotte, burro, etc.), API (produzione di miele, cera, pappa reale, etc.), SUINI (produzione di salumi e insaccati), EQUINI (asini, muli e cavalli, per trasporto), animali da cortile (galline, conigli, etc.). Stimola e ricerca finanziamenti per la creazione di nuove aziende di allevamento possibilmente cooperative e per la nascita di attività di supporto quali laboratori di trasformazione di prodotti finiti (formaggio, miele, etc), di imprese per la vendita al dettaglio, dei prodotti finiti o semilavorati (es. macelleria, market eco-sostenibile, etc.). Inoltre la fondazione promuove la creazione di una fattoria didattica a scopo turistico ed educativo.
  • Raccoglitori - La fondazione promuove il recupero della tradizione della raccolta di erbe e piante officinali con pubblicazione di un "quaderno" delle erbe di S.Anatolia. Nello stesso tempo stimola l'apertura di una bottega locale delle erbe, delle semenze, delle farine, dei legumi e della frutta secca, dei funghi, dei tartufi.
  • Artigianato e antichi mestieri - La fondazione promuove il recupero della tradizione dell'artigianato e degli antichi mestieri, attraverso lo studio storico-antropologico (libri, archivi e racconti orali) per riscoprire cosa e come si produceva e stimola la costituzione di una bottega dell'artigianato (dal falegname al fabbro) per la produzione di merci e beni ad uso locale e per vendita al pubblico.
  • Lanificio e sartoria - La fondazione promuove il recupero delle antiche modalità di produzione dei tessuti, dalla materia grezza (canapa, lana di pecora, etc.) alla tessitura, e ricerca fondi per la creazione del museo delle vesti, dei tessuti, degli accessori, dei costumi e degli abiti da sposa tradizionali. Inoltre promuove la costituzione di un piccolo lanificio e sartoria locale (produzione di maglioni, materassi, accessori, etc.).
  • Festa padronale e sagra - La fondazione supporta e promuove l'organizzazione della festa di S.Anatolia e delle altre feste e sagre del paese, attraverso la raccolta fondi, supportando i "festaroli", il "comitato festeggiamenti" o la "pro-loco" nell'organizzazione dell'evento, curando alcuni stand (stand museo-mostra-vendita libri, stand "a chi si figliu?", etc.), etc.
  • Pubblicazioni - La fondazione promuove e raccoglie fondi per la pubblicazione di libri storici, racconti popolari, testi di canzoni, album fotografici, ricettari tipici, etc. riguardanti il territorio, privilegiando le opere caratterizzate da licenze d'uso non restrittive con esplicito permesso dell'autore per la copia e l'esecuzione ed eventuale permesso di distribuzione e modifica.
  • Musica popolare - La fondazione promuove la raccolta di musiche e canti popolari locali, sollecitando la formazione di un gruppo di cantori locali, video-registrando gli anziani cantori, organizzando tournée e concerti al pubblico durante le feste e sagre locali.
  • Inter-cultura - La fondazione promuove la ricongiunzione con i "santanatoliesi nel mondo", i discendenti degli emigranti, ed organizza eventi ed iniziative tese alla riscoperta delle radici, al riallacciamento dei rapporti e dei legami parentali, al recupero della memoria dispersa.
  • Formazione - La fondazione organizza, promuove e sostiene qualsiasi iniziativa tesa a favorire la condivisione e lo scambio del sapere e della cultura locale e che affermi il valore del sapere come bene comune, patrimonio dell'umanità. La fondazione promuove e organizza corsi di formazione e di didattica per l'alfabetizzazione informatica riguardante il software libero, la tecnologia, le reti ed i sistemi aperti e corsi di formazione ed educativi nel campo dell'arte, della cultura e del sapere.
  • Consumo consapevole - La Fondazione promuove le varie forme di economia etica e la diffusione, il consumo e il commercio di prodotti alimentari naturali, biologici e non modificati geneticamente. Organizza e allestisce spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari naturali, biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati, di prodotti del Commercio Equo e Solidale e di artigianato locale.
  • Riqualificazione - La fondazione promuove la stesura di un progetto, condiviso con i residenti, che preveda la riqualificazione del paese e del territorio. In primo luogo recuperando i ruderi in pietra e le stalle e riconvertendole in botteghe o abitazioni, in secondo luogo prevedendo la riqualificazione delle case costruite in cemento con un lifting degli intonaci, dei colori e delle strutture esterne (tetti, portoni d'ingresso, finestre, cancelli, recinti, etc.). Nel progetto sarà esclusa nuova cementificazione a meno che non sia indispensabile per opere coerenti con la rivitalizzino del territorio. Si potranno inoltre prevedere il ripristino di muretti, marciapiedi, scale e strade in pietra, sostituzione di lampioni, punti car-sharing, piste ciclabili, isole pedonali durante le feste, aree parcheggio con pensiline coperte da pannelli fotovoltaici, etc.
  • Archeologia - La fondazione promuove la monumentalizzazione delle aree storiche e archeologiche del territorio e organizza iniziative tese alla creazione di percorsi guidati, di pannelli informativi, di libretti e dépliant turistici, che mettano in risalto gli aspetti storici e archeologici del territorio (santuario di S. Anatolia, Chiesa di S. Nicola e dell'Addolorata, Fontanile del '400, mura romane di "Cantu Riu", di Bocca di Teve e dell'Ara della Turchetta, tumuli di Cartore, monumento di Colle Pezzuto, eremo di S. Costanzo, monastero di S. Leonardo e chiesa di S. Lorenzo in Cartore, etc.). La fondazione organizza iniziative e ricerca fondi per la messa in sicurezza degli edifici di pregiato valore storico a rischio di crollo e per nuovi scavi archeologici. La fondazione ritiene che l'area dell'ex "Calecara" (fornace per la calce del secolo XIX) possa rientrare a tutti gli effetti nel campo dell'archeologia industriale, e si impegna, previo consenso da parte dei proprietari, a ricercare fondi per ripristinarla e renderla utilizzabile per scopi museali o didattici.
  • Turismo responsabile - La fondazione promuove l'organizzazione di gite in montagna (trekking, trekking con asini, passeggiate a cavallo, mountain bike), gite in carrozza (passeggiata tra borghi o tra i monumenti), eventi turistici legati alla transumanza (alcuni turisti accompagneranno il pastore ed il gregge in montagna, dormiranno nei rifugi, assisteranno alla creazione del formaggio e della ricotta, assaggeranno "gliu surgittu" il formaggio ancora caldo). La fondazione inoltre promuove l'ospitalità sia presso strutture predisposte all'accoglienza (esempio: eco-albergo a Cartore, rifugi in montagna, etc.), che presso le case che i residenti metteranno a disposizione per i turisti.
  • Energia rinnovabile - La fondazione promuove la riduzione del consumo energetico e l'auto-produzione di energia rinnovabile presso spazi e luoghi già antropizzati, escludendo consumo di suolo e centrali che impattino sulla bellezza del paesaggio, e stimola la nascita di una cooperativa di produzione energetica tra i residenti o l'adesione ad una cooperativa già esistente.
  • Rifiuti - La fondazione promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e organizza incontri e seminari volti a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di tale questione e sui possibili traguardi da raggiungere. La fondazione ambisce al raggiungimento dell'obiettivo di riutilizzare e recuperare la maggior parte dei rifiuti per un uso interno al proprio territorio e ad una produzione tendente allo zero di residui inquinanti da smaltire.

Art. 5 (Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la Fondazione Sant'Anatolia utilizza i seguenti strumenti:

  • Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari. Ricerca finanziatori per la costituzione di singole aziende e promuove la prevendita e la vendita online delle merci e dei beni da esse prodotti.
  • Organizza, promuove, diffonde e sostiene iniziative quali: mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, serate danzanti, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali private o istituzionali, stage, seminari, convegni atti al conseguimento degli scopi statutari.
  • Produce, realizza e diffonde opere filmiche, teatrali, audiovisive, visuali sonore e multimediali in generale, in qualunque materiale, su qualunque supporto fisico, ed in qualunque formato, digitale e non.
  • Mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari. Stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, fondazioni, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi o similari. Organizza corsi di formazione non solo professionali per il raggiungimento delle finalità statutarie.
  • Acquisisce in affitto, concessione o proprietà, locali da gestire al fine di formare, educare e sensibilizzare i cittadini attraverso attività, seminari, incontri e performance culturali e artistiche. Allestisce spazi opportuni per la somministrazione e diffusione del consumo alimentare di prodotti e gastronomia naturali, biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati.

Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione Sant'Anatolia potrà inoltre in qualsiasi forma:

  • Acquisire, allestire, costruire, gestire, ampliare, attrezzare e migliorare spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, attività museali e impianti sportivi; e altresì dismettere, dare in locazione o in gestione immobili, impianti, infrastrutture; realizzare, gestire, condurre ed amministrare in proprio o mediante affidamento a terzi, alberghi e unità ricettive in genere, ristoranti, bar, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività affini, centri di incontro e di ricreazione, discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio, sale per spettacoli e rappresentazioni, centri di distribuzione e vendita al minuto di prodotti di ogni specie, ivi compresi i generi di monopolio; compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, ogni altro atto, affare nonché operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie.

Art. 6 (Membri della Fondazione)

  • Fondatori

Sono Fondatori, in considerazione dell’impegno personale sin dalla sua fondazione, le persone fisiche che hanno sottoscritto il presente statuto ed hanno formalmente costituito la Fondazione partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. All'atto della sottoscrizione si sono impegnati a versare una quota pari ad euro 1.000,00 (mille) nelle seguenti modalità:

  • Euro 300,00 (trecento), quale quota del fondo di dotazione;
  • Euro 700,00 (settecento), quale quota del fondo di gestione

Tali quote potranno essere versate, a partire dalla data di firma del presente atto, in venti rate mensili di euro 50,00 (cinquanta).

Per confermare l'interesse alla propria qualifica, i membri Fondatori si impegnano inoltre a versare annualmente una quota di euro 25,00 (venticinque euro) quale fondo di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, successivamente al termine dei venti mesi previsti nel paragrafo precedente. L'importo potrà essere adeguato prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia della Fondazione. L'adeguamento dell'importo annuale, di conferma della qualifica, dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio della Fondazione.

Qualora un Fondatore non versi l'intero importo a lui spettante o non versi la propria quota annuale, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto da parte del Consiglio, decade dalla qualifica di membro fondatore perdendo il diritto di voto nelle assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso versando l'importo residuo entro i dodici mesi successivi allo scadere dell'ultima rata. Qualora ciò non avvenisse, l'importo già versato verrà considerato quale donazione alla fondazione e non verrà restituito, e il membro verrà considerato decaduto. Il Presidente e il Consiglio della Fondazione prima di confermare negli atti tale recesso dovrà darne comunicazione all'Assemblea Generale.

  • Benemeriti

Possono divenire Benemeriti le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, nella stessa misura dei primi membri Fondatori, adeguando l'importo prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia della Fondazione. L'adeguamento dell'importo di ammissione dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio della Fondazione. I Benemeriti acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei Fondatori. Possono acquisire la qualifica di Benemeriti tutti coloro che, presentata domanda per iscritto al Presidente della Fondazione, controfirmata da almeno cinque fra Fondatori o Benemeriti, e, versata la quota del fondo di dotazione, vengano ammessi con delibera adottata a maggioranza dall'Assemblea Generale.

Nei primi tre anni di vita della Fondazione l'importo di ammissione e di mantenimento della qualifica é così fissato:

  • euro 300,00, quale quota del fondo di dotazione, da versarsi alla presentazione della domanda di iscrizione;
  • euro 700,00, quale quota del fondo di gestione, da versarsi in 14 rate successive di 50,00 euro al mese;
  • euro 25,00, quale quota del fondo di gestione, da versarsi annualmente a partire da 31 dicembre successivo al termine della quattordicesima rata di cui sopra.

Qualora la domanda di ammissione venga rifiutata dall'Assemblea, le quote versate saranno restituite. Qualora un Benemerito non abbia versato l'intero importo a lui spettante o la quota annuale prevista per la conferma di interesse alla qualifica, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto da parte del Consiglio, decade dalla qualifica di Benemerito perdendo il diritto di voto nelle assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo residuo entro i dodici mesi successivi allo scadere dell'ultima rata. Qualora ciò non avvenisse, l'importo già versato verrà considerato quale donazione alla fondazione e non verrà restituito, e il membro verrà considerato decaduto. Il Presidente e il Consiglio della Fondazione prima di confermare negli atti tale recesso dovrà darne comunicazione all'Assemblea Generale.

  • Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo anche annuale o pluriennale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali. Il valore del contributo, che sia in denaro, in attività professionale o in beni, verrà determinato dal Consiglio della Fondazione e approvato dall'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Nei primi tre anni di vita della Fondazione l'importo di ammissione e di mantenimento della qualifica é così fissato:

  • euro 200,00, quale quota del fondo di dotazione, da versarsi alla presentazione della domanda di iscrizione;
  • euro 300,00, quale quota del fondo di gestione, da versarsi in 6 rate successive di 50,00 euro al mese;
  • euro 25,00, quale quota del fondo di gestione, da versarsi annualmente a partire da 31 dicembre successivo al termine della sesta rata di cui sopra.

Possono ottenere la qualifica di membri sostenitori coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Fondazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Fondazione. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito.

Qualora un membro Sostenitore non abbia versato l'intero importo a lui spettante o la quota annuale prevista per la conferma di interesse alla qualifica, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto da parte del Consiglio, decade dalla qualifica di Sostenitore perdendo il diritto di voto nelle assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo residuo entro i dodici mesi successivi allo scadere dell'ultima rata. Qualora ciò non avvenisse, l'importo già versato verrà considerato quale donazione alla fondazione e non verrà restituito, e il membro verrà considerato decaduto. Il Presidente e il Consiglio della Fondazione prima di confermare negli atti tale recesso dovrà darne comunicazione all'Assemblea Generale.

  • I membri Fondatori, Benemeriti e Sostenitori, decaduti dalla carica per morosità, possono fare richiesta scritta al Presidente del Consiglio per essere riammessi. Alla prima assemblea il Presidente, o suo incaricato, porterà l'elenco dei richiedenti rimettendo al giudizio assembleare la riammissione o meno degli stessi e l'eventuale richiesta di penale. Se l'Assemblea opterà per la riammissione, l'importo già versato sarà riconsiderato quale loro quota e i richiedenti dovranno versare la differenza nelle modalità decise in Assemblea.
  • Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura proposte dal Consiglio della Fondazione e approvate dall'Assemblea Generale.

Nei primi tre anni di vita della Fondazione l'importo di ammissione e di mantenimento della qualifica é così fissato:

  • euro 100,00, quale quota del fondo di dotazione, da versarsi alla presentazione della domanda di iscrizione;
  • euro 25,00, quale quota del fondo di gestione, da versarsi annualmente a partire da 31 dicembre successivo al mese di iscrizione.

Possono ottenere la qualifica di membri aderenti coloro che, presentata domanda scritta al Presidente della Fondazione e versato il contributo dovuto, verranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio della Fondazione. Qualora la domanda di ammissione venisse rifiutata, il contributo versato sarà restituito. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

  • Partner

Possono ottenere la qualifica di "Partner" le persone giuridiche, pubbliche o private, le Associazioni, gli enti e le Fondazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuale o pluriennale, ovvero con una attività professionale o di sostegno volontario o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il valore del contributo verrà determinato dal Consiglio della Fondazione e approvato dall'Assemblea Generale. Il Consiglio della Fondazione determinerà con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partner per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione e le regole di ammissione, esclusione ed altro.

Per ottenere la qualifica, i proponenti partner dovranno presentare una domanda scritta al Presidente della Fondazione. L'ammissione sarà valida previa decisione, adottata con delibera di maggioranza, da parte del Consiglio della Fondazione. La qualifica di Partner dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o diversamente se previsto nel Regolamento interno.

Art. 7 (Prerogative degli Aderenti, Sostenitori e Partner)

La qualifica di Aderente, Sostenitore e Partner, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, alla partecipazione all'Assemblea di Partecipazione e alla nomina di uno o più membri del Consiglio della Fondazione. Il numero dei Consiglieri a favore dell'Assemblea dei Partecipanti verrà calcolato in base alla proporzione tra il totale delle quote versate dai membri Fondatori e Benemeriti e il totale delle quote versate dai membri Aderenti, Sostenitori e Partner. Se la proporzione fornirà un risultato inferiore ad un consigliere, l'Assemblea dei Partecipanti non verrà convocata o comunque non sarà elettiva. Se invece il risultato sarà pari o superiore ad un consigliere, in base ad una seconda proporzione tra quote versate da sostenitori, aderenti e partner, verrà stabilito il numero dei consiglieri da eleggersi tra le tre singole categorie.

Il numero dei membri eleggibili dall'Assemblea di Partecipazione non può essere superiore al numero dei membri eletti dall'Assemblea Generale, quindi anche nel caso in cui il fondo versato dai membri partecipanti sia superiore al fondo versato dai membri fondatori e benemeriti il numero di consiglieri eleggibili dai primi non potrà superare quello dai secondi.

Gli Aderenti e i Sostenitori possono acquisire la qualifica di membri Benemeriti dietro presentazione di richiesta scritta al Presidente della Fondazione e dietro versamento della differenza tra quota versata e quota dovuta. I membri saranno ammessi con delibera adottata a maggioranza dall'Assemblea Generale e con le stesse modalità dell'art. 6 relativo ai membri Benemeriti.

Gli Aderenti, i Sostenitori ed i Partner possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente.

Art. 8 (Organi principali della Fondazione)

Gli organi principali della Fondazione sono: ·

  • L'Assemblea Generale e di Partecipazione
  • Il Consiglio della Fondazione
  • Il Presidente e il Segretario Generale
  • La Commissione Elettorale

In previsione di una futura necessità la Fondazione Sant'Anatolia potrà decidere di istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali: il Comitato Esecutivo, la Commissione di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Tecnico Scientifico e il Corpo dei Volontari. La Fondazione Sant'Anatolia potrà altresì, al fine di potenziare e rendere più capillare la propria presenza sul territorio, valutare la necessità di istituire delle sedi locali il cui funzionamento e la cui direzione sono rimandati ad un apposito regolamento normativo.

Art. 9 (Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori e i Benemeriti nonché i soggetti che saranno nominati tali. La veste di membro dell'Assemblea Generale non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno della fondazione. I membri della Fondazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio della Fondazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale ha il compito:

In sessione Ordinaria

  • Nominare secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio della Fondazione di sua spettanza.
  • Nominare, fra i membri del Consiglio, il Presidente della Fondazione.
  • Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei Benemeriti, Aderenti, Sostenitori e Partner.
  • Procedere alla nomina di nuovi membri Benemeriti.
  • Nominare il Presidente Onorario della Fondazione, secondo le normative del presente statuto;
  • Costituire le Commissioni Consultive di sua spettanza e nominarne i membri, secondo le normative del presente statuto;
  • Determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario.
  • Indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo.
  • Ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio Nazionale.
  • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio della Fondazione;
  • Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

In sessione Straordinaria

  • Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio della Fondazione;
  • Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
  • Modifica dell’oggetto della Fondazione;
  • Deliberare lo scioglimento della Fondazione e nominare i liquidatori;
  • Trasferimento della Sede;
  • Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

Le riunioni dell'Assemblea Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Fondatori e Benemeriti.

L'Assemblea Generale in sessione ordinaria è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica, da recapitare a ciascun Fondatore e Benemerito almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o posta elettronica inviata con otto giorni di preavviso.

All'Assemblea Generale hanno diritto di partecipare tutti i Fondatori e i Benemeriti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea Ordinaria, ciascun Fondatore o Benemerito può delegare un altro membro. Per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e in sua assenza dal Segretario Generale o, se nominato, da un Fondatore o da un Benemerito eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.

La convocazione dell'Assemblea Generale, in sessione straordinaria, verrà effettuata dal Presidente della Fondazione per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno delle Assemblee oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, viene trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.

Art. 10 (Assemblea di Partecipazione)

L’Assemblea di Partecipazione viene convocata dal Presidente della Fondazione quando, in previsione delle elezioni del nuovo Consiglio della Fondazione, la Commissione Elettorale riscontra che la proporzione, tra il numero dei consiglieri da rieleggere, e tra quote versate dai membri Fondatori e Benemeriti e quote versate dai membri Aderenti, Sostenitori e Partner, permetta a quest'ultimi di poter votare almeno un consigliere. In mancanza di tale opzioni l'Assemblea, se convocata, non é valida ai fini elettorali. Essa è costituita dagli Aderenti, Sostenitori e Partner e si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione dell'assemblea avviene in maniera telematica attraverso l'invio per posta elettronica e/o la pubblicazione sul sito web della Fondazione della data, il luogo, l'orario e i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. La veste di membro dell'Assemblea di Partecipazione non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno della fondazione. I membri della Fondazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio della Fondazione ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I membri che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

All’Assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere alcuni membri del Consiglio della Fondazione. Tale elezione potrà avvenire anche in maniera palese e semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni e di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto.

L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

L’Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio della Fondazione può nominare un Comitato Organizzatore dell’Assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento.

Art. 11 (Consiglio della Fondazione)

Il Consiglio della Fondazione é l'organo decisionale e deliberativo della Fondazione e ne decide le politiche e le linee guida generali.

Il Consiglio della Fondazione é composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri eletti fra i Fondatori e i Benemeriti. Qualora si verifichi la situazione già descritta negli art. 7) e 10) del presente Statuto, proporzionalmente alle quote versate, alcuni Consiglieri potranno essere scelti tra i membri aderenti, sostenitori e partner ed essere eletti dall'Assemblea di Partecipazione.

Il Consiglio della Fondazione è responsabile di tutte le politiche e strategie tese in primo luogo a perseguire l’obiettivo minimo della sopravvivenza della fondazione. Garantito questo primo obiettivo dovrà perseguire il miglior rapporto possibile tra le potenzialità della fondazione e le opportunità offerte. Essendo l’Organo responsabile di fronte alla legge esso avrà l’ultima parola in tutte le decisioni.

Il Consiglio della Fondazione è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine della Fondazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

  • Costituisce il Comitato Esecutivo e le commissioni consultive di sua spettanza e ne nomina i membri secondo le normative del presente statuto;
  • Approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
  • Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
  • Sovrintende i rapporti con altre organizzazioni nazionali e internazionali e con gli organi istituzionali dello Stato;
  • Elabora ed aggiorna la missione della Fondazione;
  • Controlla che l'amministrazione della Fondazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata ed è tenuto a darsi un regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
  • Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva;
  • Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
  • Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato dei funzionari di più alto grado, per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione della Fondazione;
  • Elabora regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Generale;
  • Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale
  • Riceve e delibera sulle mozioni presentate dall'Assemblea Generale;
  • Accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
  • Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società o enti.

Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare la Fondazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Art. 12 (Presidente della Fondazione)

Il Presidente della Fondazione viene eletto dall'Assemblea Generale che lo sceglie fra i Consiglieri Fondatori e Benemeriti del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo nuove elezioni che rinnovino l'intero Consiglio della Fondazione. Decaduto dalla carica può essere rieletto senza limiti di mandato.

La carica di Presidente é onorifica e non da diritto ad alcun compenso. Viene data facoltà al Consiglio di prevedere per esso un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni. Il Presidente potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno della fondazione, ruoli operativi che saranno subordinati, se istituito, al Comitato Esecutivo. In qualunque caso, il compenso non potrà in alcun modo superare quello di un singolo direttore del Comitato Esecutivo. La carica di Presidente é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.

Il Presidente nomina, fra i membri del Consiglio, il Segretario Generale della Fondazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio della Fondazione e dell'Assemblea Generale. Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio della Fondazione. Predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Consiglio della Fondazione e delle Assemblee Generali. A lui è attribuita la responsabilità di sottoscrivere documenti e/o compiere atti che impegnano la Fondazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza di quest'ultimo dal Segretario Generale.

Art. 13 (Legale rappresentanza)

La legale rappresentanza della Fondazione Sant'Anatolia spetta di diritto al Presidente.

Art. 14 (Segretario Generale)

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, il Segretario Generale della Fondazione che eserciterà temporaneamente i suoi poteri nei casi di sua assenza o impedimento.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale deliberi l'istituzione del Comitato Esecutivo, sarà compito del Segretario formarne la squadra individuandone i tre componenti. La sua proposta dovrà essere approvata dal Consiglio della Fondazione il quale potrà o meno apporre la fiducia al Comitato Esecutivo. Qualora il Consiglio sfiduciasse la proposta del Segretario Generale, questi dovrà proporre una nuova squadra e tutto ciò avverrà ricorsivamente, fino all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui, per tre volte di seguito, venga apposta la sfiducia al Comitato Esecutivo, il Segretario Generale decadrà dalla carica rimanendo consigliere ed il Presidente dovrà nominare un nuovo Segretario Generale all'interno degli altri membri del Consiglio che proponga una nuova squadra. Se per tre volte dovesse ripetersi lo stesso problema, il Presidente e tutto il Consiglio decadranno interamente ed il Presidente o un membro del Consiglio, dovrà urgentemente riconvocare la Commissione Elettorale e l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

La carica di Segretario Generale é onorifica e non dà diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea Nazionale. Il Segretario Generale potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno della fondazione subordinati al Comitato Esecutivo. In qualunque caso, il compenso non potrà in alcun modo superare quello di un singolo direttore del Comitato Esecutivo. La carica di Segretario Generale é incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.

Art. 15 (Consiglieri)

Il Consiglio della Fondazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri.

La carica di Consigliere è onorifica e non da diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea Generale. Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato. I Consiglieri che non partecipano a cinque riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata. Il Consiglio Nazionale, in caso di decadimento dalla carica di un numero di consiglieri tale che il Consiglio stesso scenda sotto la soglia dei tre membri, potrà cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o revocati. Le cooptazioni non possono superare il 50% dei membri eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui anche la cooptazione non risulti efficace per coprire il numero minimo previsto dal presente Statuto, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per rieleggere nuovi consiglieri e ritornare almeno alla soglia minima dei tre membri.

La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo. Qualora un consigliere avesse un incarico operativo potrà operare solamente in subordine al Comitato Esecutivo, se istituito, e potrà percepire un compenso che non potrà mai superare quello di un direttore del Comitato stesso o quello previsto dalle leggi vigenti.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno due terzi dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute possono realizzarsi anche tramite video-audio-conferenza e sono valide se è presente più di un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale e, in assenza di entrambi, da un consigliere nominato dalla maggioranza. Per ogni riunione si redige il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Fondatori e i Benemeriti che ne diano preavviso scritto, con almeno sette giorni di anticipo, possono assistere al Consiglio della Fondazione senza diritto al voto, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio della Fondazione.

Art. 16 (Commissione Elettorale)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Fondatori e dei Benemeriti, l'Assemblea Generale per il rinnovo del Consiglio della Fondazione avviene con le seguenti modalità:

Nell'Assemblea generale precedente la scadenza del mandato del Consiglio della Fondazione, verrà eletta una Commissione Elettorale composta da tre o più Fondatori o Benemeriti che sarà l'Organo garante delle successive elezioni. Il compito di questa Commissione sarà di farsi carico di raccogliere le adesioni e il programma di intenti dei candidati al nuovo Consiglio della Fondazione e di organizzare e portare a buon fine le elezioni. Sarà compito dell'Assemblea decidere il numero totale dei componenti del prossimo Consiglio ed in mancanza di tale decisione il numero sarà lo stesso delle precedenti elezioni.

Deciso quindi il numero dei consiglieri del successivo mandato, la Commissione Elettorale dovrà verificare se la proporzione tra quote versate dai membri Fondatori e Benemeriti, e quote versate dai membri Aderenti, Sostenitori e Partner, rapportata con il numero dei Consiglieri da eleggere, risulti pari o superiore o uno. Se il dato risultasse positivo allora la Commissione Elettorale avvertirà urgentemente il Presidente della Fondazione per la convocazione dell'Assemblea di Partecipazione per preparare l'elezione dei Consiglieri ad essa spettanti.

In prossimità della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente dovrà inviare, per mezzo di raccomandata, telegramma o posta elettronica, una lettera con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione dell'Assemblea entro le quali i Fondatori e i Benemeriti (ed eventualmente gli Aderenti, Sostenitori e Partner) sono chiamati a pronunciarsi e la data e il luogo dell'Assemblea. L'invio delle informazioni riguardanti i candidati a Consigliere e i candidati a Consigliere/Presidente dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.

Le Elezioni avverranno attraverso l'uso del metodo di Cordorcet o di metodi derivanti dallo stesso. Saranno utilizzati strumenti informatici per stabilire i vincitori delle elezioni. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea Generale potranno essere utilizzate anche schede cartacee per l'archiviazione dei voti. Il metodo di Cordorcet, matematico e filosofo del diciottesimo secolo, utilizzato da altre organizzazioni non profit, garantisce maggiore democrazia nel risultato delle elezioni, basandosi su voti che esprimono preferenze e sulla comparazione fra le stesse.

Nel caso dell'elezione del Presidente, l'elettore, invece di votare solamente il candidato preferito, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vincerà colui che sarà preferito agli altri dopo essere stato comparato a turno con tutti i candidati.

Anche nel caso dell'elezione degli altri Consiglieri, l'elettore, invece di votare solamente i candidati preferiti, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vinceranno coloro che saranno preferiti agli altri dopo essere stati comparati a turno con tutti i candidati.

Nel caso in cui il voto sia effettuato per mezzo di scheda cartacea esso si esprime mediante consegna ad un membro incaricato dalla Commissione Elettorale della scheda di votazione. Le schede dovranno pervenire entro le ore 18:30 del giorno effettivo dell'Assemblea e saranno raccolte e registrate dalla Commissione Elettorale.

Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio verranno effettuati collegialmente sotto la responsabilità del Presidente e del Consiglio uscente. Lo spoglio delle schede sarà pubblico e qualunque membro potrà assistervi. L'esito della votazione verrà portato a conoscenza dei Fondatori e dei Benemeriti mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web ufficiale del Fondazione.

La Commissione Elettorale, dopo le elezioni del Consiglio, rimarrà in carica fino al decadimento dello stesso e avrà il compito di risolvere tutte quelle problematiche inerenti le elezioni di altre cariche all'interno della Fondazione (elezioni di nuovi consiglieri, dei consiglieri partecipanti, dei componenti del comitato di controllo, del presidente onorario, ecc.)

Su delibera dall'Assemblea Generale, le elezioni potranno avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni, di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto e di porre altre regole in caso di parità fra eletti o in caso di problematiche non previste.

Art. 17 (Comitato Esecutivo)

Qualora l'Assemblea Generale lo ritenesse opportuno, potrà richiedere al Consiglio di mettere in atto l'istituzione del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo é l'organo che governa operativamente tutte le attività della Fondazione. Esso mette in pratica le decisioni del Consiglio al fine di realizzare gli scopi della Fondazione. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario Generale, viene nominato, fra i membri Fondatori e Benemeriti, dal Consiglio della Fondazione che gli attribuirà ampie deleghe divise per le tre aree di intervento principali: area Amministrativa, area Tecnica e area Commerciale. Il Segretario Generale riporta, al Comitato Esecutivo, le decisioni prese dal Consiglio e ne supervisiona la realizzazione, intervenendo con suggerimenti od azioni e fa da arbitro in caso di mancanza di accordo su singole decisioni. Il Comitato Esecutivo, può essere sfiduciato in qualsiasi momento dal Consiglio che potrà sostituirlo con altri membri della Fondazione. Se ciò dovesse accadere sarà il Presidente ed il Segretario Generale ad assumersi l'onere provvisorio del loro incarico, ma la reggenza potrà durare più di sei (6) mesi entro i quali dovrà essere nominato un nuovo esecutivo procedendo con la stessa procedura elettiva. Il Comitato Esecutivo, al termine del mandato del Consiglio, rimarrà in carica fino al momento della nomina del nuovo Comitato Esecutivo a cui darà le consegne. I membri del Comitato Esecutivo potranno partecipare di diritto ma senza facoltà di voto alle assemblee del Consiglio della Fondazione. La carica di membro del Comitato Esecutivo é incompatibile con la carica di membro del Consiglio della Fondazione o di membro della Commissione di Controllo. Il ruolo di membro del Comitato Esecutivo prevede la possibilità di ricevere un compenso che verrà stabilito dal Consiglio della Fondazione prima della nomina. Fra i tre direttori del Comitato Esecutivo, non può esserci disparità di compensi.

Art. 18 (Direttore Amministrativo)

Il Direttore Amministrativo fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, si occupa principalmente della gestione della tesoreria e dell'amministrazione.

Predispone il Budget sia della propria Direzione che dell'intera Fondazione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, ne verifica il costante rispetto attraverso gli strumenti del controllo di gestione. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi generali. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati economici e finanziari. Quando necessario interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Supervisiona il personale delle altre direzioni quando il loro lavoro rientra nell'area amministrativa.

Gestisce l'amministrazione e la contabilità, la gestione del flusso di cassa in entrata ed in uscita, la gestione del personale addetto all'amministrazione. Definisce la politica dei fornitori e degli acquisti, la gestione delle entrate derivate da donazioni, sottoscrizioni o da vendita di beni o servizi, il pagamento di tutto il personale amministrativo, tecnico e commerciale, la gestione della contrattualistica e della fatturazione, l'emissione e la firma di titoli di credito, la gestione del rapporto con gli istituti di credito, il rapporto con commercialisti, avvocati o notai, il pagamento di utenze ed affitti, ecc.

Art. 19 (Direttore Tecnico)

Il Direttore Tecnico fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, si occupa della realizzazione delle attività della Fondazione, e quindi principalmente di curare la gestione del personale tecnico e la realizzazione di beni e servizi.

Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Contribuisce alla definizione degli obiettivi della Fondazione con particolare attenzione per gli aspetti che riguardano le tecnologie e le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi, generali dei singoli settori.

Informa periodicamente il Consiglio circa l’andamento totale delle attività della Fondazione. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Valida il piano di sviluppo e le procedure tecniche operative e ne controlla la puntuale applicazione. Interviene personalmente su specifici settori, soprattutto quando è richiesta una approfondita conoscenza di aspetti tecnici particolari. Analizza e convalida i piani tecnici di gestione dei vari settori di attività.

Sovrintende al fabbisogno del personale tecnico e degli strumenti per la fondazione, elabora i piani di formazione e addestramento del personale tecnico, cura l'elaborazione e la realizzazione di progetti, l'immagazzinamento delle risorse, la produzione di beni, la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi, gli allestimenti, l'assistenza tecnica, la logistica, la pulizia, i trasporti, la gestione degli archivi cartacei ed elettronici, la gestione tecnica di eventi culturali, ecc.

Ha la responsabilità:

Verso l’interno:

  • di garantire il funzionamento e la manutenzione delle risorse tecniche della Fondazione
  • del rispetto delle mansioni e di effettuare verifiche sul lavoro del personale da lui assunto
  • di aggiornare le specifiche per la fornitura del servizio
  • di fornire le informazioni necessarie per procedere all'eventuale fatturazione
  • di garantire competenze e preparazione del personale a sua disposizione

Verso l’esterno:

  • di effettuare una prima valutazione sulla qualità del servizio
  • di consentire la fruizione del servizio
  • di contribuire a rilevare la valutazione del servizio

Art. 20 (Direttore Commerciale)

Il Direttore Commerciale fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi della fondazione, si occupa principalmente del reperimento dei fondi e quindi di curare i rapporti esterni e di gestire l'attività di promozione e cura dell'immagine.

Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l’approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Controlla l’efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti pratici e generali delle singole attività. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati delle iniziative commerciali. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello del singolo settore.

Promuove le donazioni e la partecipazione a bandi e concorsi; organizza eventi artistici, culturali, politici e sociali e ne ha in cura la direzione; coordina il personale di sua competenza; cura la promozione generale della fondazione; propone i prezzi per i servizi offerti effettuando un continuo monitoraggio del mercato di riferimento.

Organizza la vendita di beni e servizi analizzando il mercato, raccogliendo le informazioni utili a definire nel migliore dei modi le caratteristiche tecniche, il prezzo e le strategie per l’offerta dei servizi o dei prodotti, curando il rapporto con i clienti e la promozione.

Fornisce mensilmente alla direzione amministrativa i dati per la fatturazione, si occupa delle scelte artistiche ed estetiche, sia quando si tratta di organizzare eventi che di scegliere gli allestimenti, sia nella produzione di materiali promozionali che di beni. Essendo responsabile dell’attività di promozione e cura dell’immagine, é l’interfaccia primaria della fondazione verso l'esterno.

Art. 21 (Commissione di Controllo)

Qualora il Consiglio della Fondazione lo ritenesse opportuno potrà proporre all'Assemblea Generale, la nomina di una Commissione di Controllo. Essa sarà composta, per una parte minore, da persone nominate dal Consiglio della Fondazione e, per una parte maggiore, da persone nominate dall'Assemblea Generale. La nomina dei componenti della Commissione di Controllo avverrà con modalità dettate dalla Commissione Elettorale.

Prima di instituirla, il Presidente della Fondazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento, di decadenza e di revoca, di coloro che andranno a far parte alla Commissione di Controllo. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea Generale.

La Commissione di Controllo non ha poteri decisionali, ma solamente poteri di controllo e di suggerimento verso il Comitato Esecutivo. Ha il compito di riferire al Consiglio e all'Assemblea Generale di eventuali fuoriuscite dagli Scopi della Fondazione o dai singoli progetti. Per ogni nuovo progetto, avviato dal Consiglio, la Commissione di Controllo indicherà uno o più commissari incaricati del controllo. Essi potranno essere nominati sia all'interno della Commissione che all'esterno e avranno il compito di studiare a fondo il progetto e controllare che, nella sua realizzazione, ne vengano rispettati i parametri e le linee guida.

I componenti della Commissione, eletti dal Consiglio, decadranno dalla loro carica allo scadere del mandato del Consiglio della Fondazione, mentre, quelli eletti dall'Assemblea, rimarranno in carica fino allo scadere del loro mandato, in base alle norme che saranno delineate nel Regolamento Interno. I commissari nominati dal Consiglio potranno in qualsiasi momento essere revocati e sostituiti dallo stesso. La carica nella Commissione di Controllo, a meno che l'Assemblea non lo ritenga necessario, non da diritto a compensi.

I Commissari nominati dal Consiglio hanno il compito principale di controllare le attività del Comitato Esecutivo. I Commissari nominati dall'Assemblea Generale hanno il compito principale di controllare le attività del Consiglio.

Art. 22 (Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri)

Qualora sia esplicitamente richiesto dalla maggioranza dei Fondatori e dei Benemeriti o sia obbligatorio di legge, l'Assemblea Generale potrà nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

Prima di instituirli, il Presidente della Fondazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione della Commissione Elettorale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I membri effettivi vengono eletti dall'Assemblea Generale e durano in carica tre anni. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.

Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea Generale. La carica non è compatibile con quella di componente del Consiglio della Fondazione. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra i Fondatori e/o Benemeriti o tra Fondatori e/o Benemeriti e la Fondazione o alcuni suoi organi. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 23 (Comitato Tecnico Scientifico)

Presidente Onorario

Solo quando il Consiglio della Fondazione lo riterrà opportuno potrà mettere in essere l'elezione di un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario verrà eletto dall'Assemblea Generale per meriti speciali o riconoscimento del suo operato. La Commissione elettorale si occupa delle modalità di scrutinio e votazione. Dura in carica un anno e presiede il Comitato Tecnico Scientifico convocandolo almeno una volta durante il suo operato e decaduto dalla carica diventa membro dello stesso. Può essere in seguito revocato solamente dal Consiglio della Fondazione. La sua carica é onorifica e non da diritto ad alcun compenso tranne eventuali rimborsi stabiliti dal Consiglio della Fondazione. Non vi é incompatibilità fra la carica di Presidente Onorario ed altre cariche all'interno della Fondazione.

Membri del Comitato

Il Consiglio della Fondazione, quando lo riterrà opportuno, potrà istituire il Comitato Tecnico Scientifico. Prima di instituirlo, il Presidente della Fondazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle Assemblee e le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce al Consiglio della Fondazione un'ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale sui temi di interesse della Fondazione, organizzando dibattiti, convegni, seminari e incontri. Formula e propone progetti altamente innovativi riguardanti le tematiche della fondazione e crea una rete ed un legame molto stretto della Fondazione sia con le università che con le organizzazioni e gli enti di ricerca altamente qualificati.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio della Fondazione. Fra i membri del Comitato, viene nominato un Segretario che avrà il compito di presiedere e convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per rendicontare al Consiglio della Fondazione sullo stato dei lavori e dei progetti. Il Comitato Tecnico Scientifico viene presieduto dal Presidente Onorario, qualora questi sia stato eletto, ed é formato da persone di riconosciuta levatura. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non é incompatibile con altre cariche, é onorifica e non da diritto ad alcun compenso.

Sarà il Consiglio della Fondazione a nominare o revocare i membri del Comitato e le sue scelte saranno insindacabili. I membri del Comitato Tecnico Scientifico potranno dimettersi dalla loro carica in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo lettera scritta da inviarsi anche per posta elettronica al Consiglio della Fondazione.

Art. 24 (Corpo dei Volontari)

Il Consiglio della Fondazione, quando lo riterrà opportuno, potrà istituire il Corpo dei Volontari. Prima di instituirlo, il Presidente della Fondazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle Assemblee, le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Corpo dei Volontari. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

Il Volontario è quella persona che, compreso il valore umano e sociale degli scopi della Fondazione, mette a disposizione della collettività, tramite la Fondazione, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari.

S’impegna, nei limiti della propria disponibilità, con creatività, condivisione, solidarietà, a partecipare attivamente a tutte quelle iniziative e campagne atte a promuovere lo sviluppo della conoscenza dei temi della Fondazione e la difesa degli stessi e può prestare la sua opera partecipando ai Progetti della Fondazione.

Ogni Volontario fisicamente idoneo è impegnato a prestare il servizio che il Regolamento stabilisce.

La prestazione del volontario è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare il Regolamento Interno.

Possono fare parte del corpo dei volontari tutte le persone maggiorenni che ne facciano domanda secondo le modalità stabilite ed abbiano domanda accolta dal Consiglio della Fondazione su proposta del Comitato Esecutivo.

Possono essere ammessi inoltre quelle persone di età compresa fra i 16 (sedici) ed i 18 (diciotto) anni a condizione di previa richiesta scritta e firmata da colui che esercita su di loro patria potestà.

L’Assemblea dei Volontari viene convocata:

  • per la discussione degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi;
  • per le attività, le iniziative ed i servizi cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
  • per discutere variazioni al Regolamento Interno.

Art. 25 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Benemeriti o da altri partecipanti;
  • Dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • Dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  • Dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio della Fondazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  • Da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 26 (Fondo di gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
  • Dai contributi e dalle quote dei Fondatori, dei Benemeriti, degli Aderenti, dei Sostenitori e dei Partner;
  • Dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 27 (Esercizio finanziario)

L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali.

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio della Fondazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e Benemeriti, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori se nominato. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio della Fondazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 28 (Divieti)

E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 29 (Scioglimento)

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, la Fondazione Sant'Anatolia si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio propone all'Assemblea Generale lo scioglimento della Fondazione. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione della Fondazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della fondazione, il Consiglio potrà varare un Regolamento Interno ed altri appositi Regolamenti di gestione dei servizi da portare all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 31 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in vigore.

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