Associazione

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Statuto - Associazione "Santanatoliesi nel mondo"

Art. 1 (Denominazione)

L'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" è una Associazione Culturale senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue finalità di solidarietà sociale proponendosi inoltre di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L’associazione ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus). Tale acronimo, fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 460/97, ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni dalla formalizzazione del presente Statuto, alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 2 (Sede)

L'associazione ha sede principale nella frazione di Sant'Anatolia nel Comune di Borgorose in provincia di Rieti (Italia) e ha carattere ed operatività prevalentemente locale. La sua caratteristica non esclude che i suoi iscritti possano risiedere in qualsiasi paese del mondo essendo stata concepita anche con lo scopo di aggregare i concittadini emigrati e i loro discendenti.

Art. 3 (Finalità)

L’Associazione "Santanatoliesi nel mondo" persegue le finalità di .............. che sono conseguite mediante:

  • ...
  • ...
  • ...

Art. 4 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto l'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" svolge le seguenti attività istituzionali:

  • ...
  • ...
  • ...

Art. 5 (Strumenti)

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" utilizza i seguenti strumenti:

  • Raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari; acquisisce in affitto, concessione o proprietà, locali da gestire al fine di formare, educare e sensibilizzare i cittadini attraverso attività, seminari, incontri e performance culturali e artistiche;
  • Organizza, promuove, diffonde e sostiene iniziative quali: mostre e manifestazioni espositive, proiezioni, concerti, spettacoli, serate danzanti, festival, concorsi, rassegne, siti web, trasmissioni radio, televisive e telematiche, eventi di comunicazione ed iniziative promozionali private o istituzionali, stage, seminari, convegni atti al conseguimento degli scopi statutarii; ·produce, realizza e diffonde opere filmiche, teatrali, audiovisive, visuali sonore e multimediali in generale, in qualunque materiale, su qualunque supporto fisico, ed in qualunque formato, digitale e non;
  • Mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari; ·stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi o similari;
  • Allestisce spazi opportuni per la somministrazione e diffusione del consumo alimentare di prodotti e gastronomia naturali, biologici ed esenti da organismi geneticamente modificati;

Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione potrà inoltre in qualsiasi forma, acquisire, allestire, costruire, gestire, ampliare, attrezzare e migliorare spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo, attività museali e impianti sportivi; e altresì dismettere, dare in locazione o in gestione immobili, impianti, infrastrutture; realizzare, gestire, condurre ed amministrare in proprio o mediante affidamento a terzi, alberghi e unità ricettive in genere, ristoranti, bar, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività affini, centri di incontro e di ricreazione, discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio, sale per spettacoli e rappresentazioni, centri di distribuzione e vendita al minuto di prodotti di ogni specie, ivi compresi i generi di monopolio; compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, ogni altro atto, affare nonché operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa l'eventuale prestazione di fideiussioni e garanzie in genere anche reali.

Art. 6 (Soci)

Coloro che condividono le finalità dell'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" possono diventarne Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione. Ogni Socio può partecipare alle attività dell'Associazione prestando la sua opera in qualità di volontario. In ogni caso per le sue attività di volontariato non avrà diritto ad alcun compenso. Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci Partner dell'Associazione con diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei Soci.

Tutti i soci dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio ed in particolare, operando l'associazione principalmente nel mondo di internet, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per dimostrare la propria volontà di partecipazione ai temi dell'associazione, per essere informati attraverso le mailing list e le news letter dell'operato dell'associazione e in particolare per semplificare la convocazione delle adunanze, assemblee e riunioni. I soci che non forniranno un proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione.

L'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio stabilisce la quota associativa e eventuali diverse categorie di Soci ulteriori rispetto a quelle previste nel presente articolo. Rimane implicito che, ove l'importo della quota non venga deliberato, rimane valido l'ultimo stabilito nelle Assemblee precedenti o se non deliberato, quello previsto dal presente Statuto. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.

La qualifica di Socio si acquisisce previa domanda di ammissione, accettata dal Consiglio, e previo versamento della quota annuale associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dall'Assemblea. La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e l'indegnità devono essere sancite dall'Assemblea dei Soci.

I soci con modalità non recanti pregiudizio alla attività dell'Associazione, potranno accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative dell'associazione.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi sia per successione a titolo particolare o a titolo universale. Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche associative salvo incompatibilità previste dal presente Statuto e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti quando di loro competenza. Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente Statuto ed i relativi regolamenti attuativi o con le finalità dell'Associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine può esserne espulso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio che prima di confermarla agli atti dovrà darne comunicazione e chiederne conferma all'Assemblea dei Soci.

Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte. L’Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I soci dell'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" sono divisi in due categorie principali (ordinari e partner):

  • Soci Ordinari - Sono soci ordinari le persone fisiche che hanno formalmente costituito l'Associazione partecipando alla creazione dell'originario Fondo di Dotazione o i soci che intervenendo successivamente contribuiscono al Fondo di Gestione nella stessa misura dei soci Fondatori. Per confermare l'interesse all'associazione, i soci ordinari si impegnano a versare annualmente una quota associativa di euro 50,00 (cinquanta euro) quale Fondo di Gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora un socio non versi la quota annuale, nei tempi e nelle modalità fissate, previo avviso scritto inviato per posta elettronica o per posta ordinaria dal Consiglio, decadrà dalla carica e perderà il diritto di voto nelle successive assemblee. Il soggetto moroso potrà essere riammesso solamente versando l'importo dovuto entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Qualora ciò non avvenisse, tutti gli importi già versati verranno considerati quale donazioni all'Associazione e non verranno restituiti e il socio non sarà riammesso. Il Presidente dell'Associazione, prima di confermare agli atti tale recesso, dovrà darne comunicazione e chiederne conferma all'Assemblea dei Soci.
  • Soci Partner - Possono ottenere la qualifica di Soci Partner le persone giuridiche, pubbliche o private, le Associazioni, gli Enti e le Fondazioni che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con una quota annuale o pluriennale, ovvero con una attività professionale o di sostegno volontario o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. L'importo necessario per l'ammissione dei soci Partner viene deliberato dal Consiglio e se non deliberato viene previsto dal presente Statuto in euro 100,00 (cento euro) annuali. Il Consiglio determinerà con apposito regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Soci Partner per categorie di attività e partecipazione all'Associazione e le regole di ammissione, esclusione ed altro. Per ottenere la qualifica, i proponenti Soci Partner dovranno presentare una domanda scritta al Presidente dell'Associazione. L'ammissione sarà valida previa decisione, adottata con delibera a maggioranza, da parte del Consiglio. La qualifica di Socio Partner dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o diversamente se previsto nel Regolamento interno.

L'importo delle Quote annuali o pluriennali potranno essere adeguati prendendo in considerazione l'inflazione, il costo della vita, gli aumenti Istat, il cambiamento delle normative e comunque lo stato generale dell'economia dell'Associazione. L'adeguamento degli importi dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.

Art. 7 (Legale rappresentanza)

La legale rappresentanza dell'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" spetta di diritto al Presidente.

Art. 8 (Organi principali dell'Associazione)

Gli organi principali dell'Associazione sono: ·

  • Assemblea dei Soci
  • Consiglio
  • Presidente e Vice Presidente
  • Commissione Elettorale

In previsione di una futura necessità l'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" potrà istituire anche Organi ulteriori di indirizzo e controllo quali il Comitato Esecutivo, la Commissione di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Tecnico Scientifico e il Corpo dei Volontari (art. 12, 13, 14, 15 e 16).

Art. 9 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Associazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

All'Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. I soci dell'Associazione dovranno fornire le proprie generalità al Consiglio ed, in particolare, dovranno fornire un proprio indirizzo di posta elettronica per semplificare la convocazione delle Assemblee. I soci che non forniranno il proprio indirizzo di posta elettronica, efficiente e funzionale, non potranno contestare l'eventuale mancato avviso di convocazione. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun socio potrà delegare un altro socio ma ogni socio delegato non potrà rappresentare più di tre deleganti. Per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria ogni socio potrà rappresentare un delegante. Le deleghe, in carta semplice, dovranno essere presentate dal delegato prima dell'inizio dell'assemblea e riportare il nome del socio delegato, il nome dell'associazione, la data dell'assemblea e la firma dal socio delegante. Sono ammesse deleghe inviate per posta elettronica direttamente al presidente e alla mailing list dell'Associazione dove il delegante dovrà riportare anche il nome del principale delegato o dei successivi nel caso in cui il primo avesse un impedimento alla partecipazione. La veste di membro dell'Assemblea dei Soci non dà diritto a compenso ed è compatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o, se nominato, da un socio eletto dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione essa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, essa delibera a maggioranza.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei Soci ha il compito:

In sessione Ordinaria

  • Nominare secondo quanto stabilito dal presente statuto i membri del Consiglio dell'Associazione di sua spettanza.
  • Nominare, fra i membri del Consiglio, il Presidente dell'Associazione.
  • Stabilire i criteri ed i requisiti di nomina dei soci.
  • Nominare il Presidente Onorario dell'Associazione, secondo le normative del presente statuto;
  • Costituire le Commissioni Consultive di sua spettanza e nominarne i membri, secondo le normative del presente statuto;
  • Determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario.
  • Indicare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo.
  • Ratificare i regolamenti elaborati dal Consiglio.
  • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività, predisposti dal Consiglio dell'Associazione;
  • Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

In sessione Straordinaria

  • Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio dell'Associazione;
  • Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
  • Modifica dell’oggetto dell'Associazione;
  • Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
  • Trasferimento della Sede;
  • Svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;

L'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica, da recapitare a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o email inviata con otto giorni di preavviso.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, in sessione straordinaria, verrà effettuata dal Presidente dell'Associazione per mezzo di lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno delle Assemblee oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione. L'Assemblea nomina un segretario, incaricato di redigere il verbale che, previa sottoscrizione sua e del Presidente, verrà trascritto nell'apposito libro delle Assemblee.

Art. 10 (Consiglio)

Il Consiglio è l'organo decisionale e deliberativo dell'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" e ne decide le politiche e le linee guida generali. Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, eletti tra i Soci.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute possono realizzarsi anche tramite video-audio-conferenza e sono valide se è presente più di un terzo dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un consigliere nominato dalla maggioranza. Per ogni riunione si redige il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I soci che ne diano preavviso scritto, anche per posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo, possono assistere al Consiglio senza diritto al voto. Tutto fatti salvi i casi in cui nell'atto di convocazione venga specificatamente richiesta l'esclusiva presenza dei Consiglieri per discussioni che, se rese pubbliche, possano ledere alla privacy di soci o terzi o, più in generale, che possano ledere all'associazione stessa.

Il Consiglio è responsabile di tutte le politiche e strategie tese in primo luogo a perseguire l'obiettivo minimo della sopravvivenza dell'Associazione. Garantito questo primo obiettivo dovrà perseguire il miglior rapporto possibile tra le potenzialità dell'Associazione e le opportunità offerte.

Il Consiglio è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell'Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

  • Costituisce il Comitato Esecutivo e le Commissioni Consultive di sua spettanza e ne nomina i membri secondo le normative del presente statuto;
  • Procede alla nomina di nuovi Soci secondo i criteri deliberati dall'Assemblea dei Soci;
  • Approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
  • Determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
  • Sovrintende i rapporti con altre organizzazioni nazionali e internazionali e con gli organi istituzionali dello Stato;
  • Elabora ed aggiorna la missione dell'Associazione;
  • Controlla che l'amministrazione dell'Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata ed è tenuto a darsi un regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
  • Ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Comitato Esecutivo, nella prima riunione successiva;
  • Controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
  • Controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato dei funzionari di più alto grado, per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione dell'Associazione;
  • Elabora regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
  • Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
  • Riceve e delibera sulle mozioni presentate dall'Assemblea dei Soci;
  • Accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
  • Delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società o enti.

Infine il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare l'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

Art. 10.1 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci che lo sceglie tra i membri del Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni, salvo nuove elezioni che rinnovino l'intero Consiglio. Decaduto dalla carica può essere rieletto senza limiti di mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. La sua carica è onorifica e non da diritto ad alcun compenso. Viene data facoltà al Consiglio di prevedere per esso un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni. Il Presidente potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione, ruoli operativi che saranno subordinati, se istituito, al Comitato Esecutivo. Il compenso per il suo eventuale ruolo operativo non potrà in alcun modo superare quello previsto dalle leggi vigenti. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.

Il Presidente, dopo averne predisposto l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci e svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio. A lui è attribuita la responsabilità di sottoscrivere documenti e/o compiere atti che impegnano l'Associazione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente o se anche questi avesse impedimenti, da un delegato temporaneamente nominato all'interno del Consiglio.

Art. 10.2 (Vice Presidente)

Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, il Vice Presidente dell'Associazione che eserciterà temporaneamente i suoi poteri nei casi di sua assenza o impedimento.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale deliberi l'istituzione del Comitato Esecutivo, sarà compito del Vice Presidente formarne la squadra individuando i tre direttori. La sua proposta dovrà essere approvata dal Consiglio il quale potrà o meno apporre la fiducia al Comitato Esecutivo. Qualora il Consiglio sfiduciasse la proposta del Vice Presidente, questi dovrà proporre una nuova squadra e tutto ciò avverrà ricorsivamente, fino all'approvazione del Comitato Esecutivo. Nel caso in cui, per tre volte di seguito, venga apposta la sfiducia al Comitato Esecutivo, il Vice Presidente decadrà dalla carica rimanendo consigliere ed il Presidente dovrà nominare un nuovo Vice Presidente all'interno degli altri membri del Consiglio che proponga una nuova squadra. Se la stessa situazione per tre volte dovesse ripetersi, il Presidente e tutto il Consiglio decadranno interamente ed il Presidente o un membro del Consiglio, dovrà urgentemente riconvocare la Commissione Elettorale e l'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni.

La carica di Vice Presidente è onorifica e non dà diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea dei Soci. Il Vice Presidente potrà percepire un compenso qualora svolgesse anche dei ruoli operativi all'interno dell'Associazione. In qualunque caso, il compenso non potrà in alcun modo superare quello di un singolo direttore del Comitato Esecutivo o quello previsto dalle leggi vigenti. La carica di Vice Presidente è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo.

Art. 10.3 (Consiglieri)

La carica di Consigliere è onorifica e non da diritto ad alcun compenso, tranne la possibilità di prevedere un rimborso spese annuale e un gettone presenza alle riunioni, se fissato dall'Assemblea dei Soci. Ogni Consigliere dura in carica tre anni e può essere rieletto senza limiti di mandato. I Consiglieri che non partecipano a cinque riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti, nella prima seduta successiva, dal primo dei candidati non eletti nella medesima tornata.

Il Consiglio, in caso di decadimento dalla carica di un numero di consiglieri tale che il Consiglio stesso scenda sotto la soglia dei cinque membri, potrà cooptare nuovi membri in sostituzione di quelli dimissionari, decaduti o revocati. Le cooptazioni non possono superare il 50% dei membri eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui anche la cooptazione non risulti efficace per coprire il numero minimo previsto dal presente Statuto, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per rieleggere nuovi consiglieri e ritornare almeno alla soglia minima dei cinque membri.

La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo o della Commissione di Controllo. Qualora un consigliere avesse un incarico operativo potrà operare solamente in subordine al Comitato Esecutivo, se istituito, e potrà percepire un compenso che non potrà mai superare quello di un direttore del Comitato stesso o quello previsto dalle leggi vigenti.

Art. 11 (Commissione Elettorale)

Al fine di garantire il diritto di voto e la più ampia partecipazione dei soci, nell'Assemblea dei Soci precedente la scadenza del mandato del Consiglio, verrà nominata una Commissione Elettorale composta da tre o più soci scelti dall'assemblea.

La Commissione Elettorale è l'Organo garante per le elezioni. Il compito principale di questa Commissione è di farsi carico di raccogliere le adesioni e il programma di intenti dei candidati al nuovo Consiglio e di organizzare e portare a buon fine le elezioni. Sarà compito dell'Assemblea decidere il numero totale dei componenti del prossimo Consiglio ed in mancanza di tale decisione il numero sarà lo stesso di quello stabilito precedentemente.

In prossimità della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente dovrà inviare, per mezzo di raccomandata, telegramma o posta elettronica, una lettera con l'indicazione delle date della prima e seconda convocazione dell'Assemblea entro le quali i soci sono chiamati a pronunciarsi e la data e il luogo dell'Assemblea. L'invio delle informazioni riguardanti i candidati a Consigliere e i candidati a Consigliere/Presidente dovrà avvenire almeno trenta giorni prima delle elezioni.

Le Elezioni avverranno attraverso l'uso del metodo di Cordorcet o di metodi derivanti dallo stesso. Saranno utilizzati strumenti informatici per stabilire i vincitori delle elezioni. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea potranno essere utilizzate anche schede cartacee per l'archiviazione dei voti. Il metodo di Cordorcet, matematico e filosofo del diciottesimo secolo, utilizzato da altre organizzazioni non profit, garantisce maggiore democrazia nel risultato delle elezioni, basandosi su voti che esprimono preferenze e sulla comparazione fra le stesse.

Nel caso dell'elezione del Presidente, l'elettore, invece di votare solamente il candidato preferito, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vincerà colui che sarà preferito agli altri dopo essere stato comparato a turno con tutti i candidati.

Anche nel caso dell'elezione degli altri Consiglieri, l'elettore, invece di votare solamente i candidati preferiti, dovrà esprimere una lista ordinata di tutte le preferenze in ordine decrescente. Vinceranno coloro che saranno preferiti agli altri dopo essere stati comparati a turno con tutti i candidati.

Nel caso in cui il voto sia effettuato per mezzo di scheda cartacea esso si esprime mediante consegna ad un membro incaricato dalla Commissione Elettorale della scheda di votazione. Le schede dovranno pervenire entro le ore 18:30 del giorno effettivo dell'Assemblea e saranno raccolte e registrate dalla Commissione Elettorale.

Dopo la consegna, l'apertura e lo spoglio verranno effettuati collegialmente sotto la responsabilità del Presidente e del Consiglio uscente. Lo spoglio delle schede sarà pubblico e qualunque socio potrà assistervi. L'esito della votazione verrà portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione sull'organo di stampa o sul sito web ufficiale dell'Associazione.

La Commissione Elettorale, dopo le elezioni del Consiglio, rimarrà in carica fino al decadimento dello stesso e avrà il compito di risolvere tutte quelle problematiche inerenti le elezioni di altre cariche all'interno dell'Associazione (elezioni di nuovi consiglieri, dei componenti del comitato di controllo, del presidente onorario, ecc.)

Su delibera dall'Assemblea dei Soci, le elezioni potranno avvenire anche in maniera semplificata, attraverso strumenti telematici, voto elettronico, o anche tramite strumenti web. La Commissione Elettorale avrà il compito di stabilire le regole per la gestione efficace e trasparente delle elezioni, di stabilire i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto e di porre altre regole in caso di parità fra eletti o in caso di problematiche non previste.

Art. 12 (Comitato Esecutivo)

Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenesse opportuno, potrà richiedere al Consiglio di mettere in atto l'istituzione del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è l'organo che governa operativamente tutte le attività dell'Associazione mettendo in pratica le decisioni prese dal Consiglio al fine di realizzarne gli scopi. Il Comitato Esecutivo viene nominato dal Consiglio, su proposta del Vice Presidente, fra i soci dell'Associazione. Il Consiglio gli attribuirà ampie deleghe divise per le tre aree di intervento principali: area Amministrativa, area Tecnica e area Commerciale.

Il Presidente o il Vice Presidente riportano, al Comitato Esecutivo, le decisioni prese dal Consiglio e ne supervisionano la realizzazione, intervenendo con suggerimenti od azioni e facendo da arbitri in caso di mancanza di accordo su singole decisioni. Il Comitato Esecutivo, al termine del mandato del Consiglio, rimarrà in carica fino al momento della nomina del nuovo Comitato Esecutivo a cui darà le consegne.

La carica di membro del Comitato Esecutivo è incompatibile con la carica di membro del Consiglio o di membro della Commissione di Controllo. Il ruolo di membro del Comitato Esecutivo prevede la possibilità di ricevere un compenso che verrà stabilito dal Consiglio prima della nomina. Fra i membri del Comitato Esecutivo, per lo specifico ruolo di Direttore, non può esserci disparità di compensi.

Il Comitato Esecutivo, può essere sfiduciato in qualsiasi momento dal Consiglio che potrà sostituirlo con altri soci dell'Associazione. Se ciò dovesse accadere sarà il Presidente ed il Vice Presidente ad assumersi l'onere provvisorio del loro incarico, ma la reggenza non potrà durare più di 6 (sei) mesi entro i quali dovrà essere nominato un nuovo Esecutivo procedendo con la stessa procedura elettiva. Solamente l'Assemblea dei Soci, se necessario, potrà prorogare tale reggenza o deliberare la revoca dell'istituzione del Comitato Esecutivo.

Art. 12.1 (Direttore Amministrativo)

Il Direttore Amministrativo fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa principalmente della gestione della tesoreria e dell'amministrazione.

Predispone il Budget sia della propria Direzione che dell'intera Associazione e, ottenuta l'approvazione dal Consiglio, ne verifica il costante rispetto attraverso gli strumenti del controllo di gestione. Controlla l'efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi generali. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati economici e finanziari. Quando necessario interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Supervisiona il personale delle altre direzioni quando il loro lavoro rientra nell'area amministrativa.

Gestisce l'amministrazione e la contabilità, la gestione del flusso di cassa in entrata ed in uscita, la gestione del personale addetto all'amministrazione. Definisce la politica dei fornitori e degli acquisti, la gestione delle entrate derivate da donazioni, sottoscrizioni o da vendita di beni o servizi, il pagamento di tutto il personale amministrativo, tecnico e commerciale, la gestione della contrattualistica e della fatturazione, l'emissione e la firma di titoli di credito, la gestione del rapporto con gli istituti di credito, il rapporto con commercialisti, avvocati o notai, il pagamento di utenze ed affitti, ecc.

Art. 12.2 (Direttore Tecnico)

Il Direttore Tecnico fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa della realizzazione delle attività dell'Associazione, e quindi principalmente di curare la gestione del personale tecnico e la realizzazione di beni e servizi.

Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l'approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Contribuisce alla definizione degli obiettivi dell'Associazione con particolare attenzione per gli aspetti che riguardano le tecnologie e le risorse necessarie per il loro raggiungimento. Controlla l'efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti operativi, generali dei singoli settori.

Informa periodicamente il Consiglio circa l'andamento totale delle attività dell'Associazione. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello di singolo settore. Valida il piano di sviluppo e le procedure tecniche operative e ne controlla la puntuale applicazione. Interviene personalmente su specifici settori, soprattutto quando è richiesta una approfondita conoscenza di aspetti tecnici particolari. Analizza e convalida i piani tecnici di gestione dei vari settori di attività.

Sovrintende al fabbisogno del personale tecnico e degli strumenti per l'Associazione, elabora i piani di formazione e addestramento del personale tecnico, cura l'elaborazione e la realizzazione di progetti, l'immagazzinamento delle risorse, la produzione di beni, la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici, la pianificazione dell'utilizzo degli spazi, gli allestimenti, l'assistenza tecnica, la logistica, la pulizia, i trasporti, la gestione degli archivi cartacei ed elettronici, la gestione tecnica di eventi culturali, ecc.

Ha la responsabilità:

Verso l'interno:

  • di garantire il funzionamento e la manutenzione delle risorse tecniche dell'Associazione
  • del rispetto delle mansioni e di effettuare verifiche sul lavoro del personale da lui assunto
  • di aggiornare le specifiche per la fornitura del servizio
  • di fornire le informazioni necessarie per procedere all'eventuale fatturazione
  • di garantire competenze e preparazione del personale a sua disposizione

Verso l'esterno:

  • di effettuare una prima valutazione sulla qualità del servizio
  • di consentire la fruizione del servizio
  • di contribuire a rilevare la valutazione del servizio

Art. 12.3 (Direttore Commerciale)

Il Direttore Commerciale fa parte del Comitato Esecutivo e, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, si occupa principalmente del reperimento dei fondi, della cura dei rapporti con gli esterni, della gestione delle attività di promozione e della cura dell'immagine dell'associazione.

Collabora con il Direttore Amministrativo alla predisposizione del budget della propria direzione e, ottenuta l'approvazione dal Consiglio, periodicamente ne verifica il rispetto. Controlla l'efficienza della propria direzione attraverso la supervisione periodica degli aspetti pratici e generali delle singole attività. Informa periodicamente il Consiglio sui risultati delle proprie iniziative. Interviene direttamente nella gestione di situazioni non conformi anche a livello del singolo settore.

Promuove le donazioni e la partecipazione a bandi e concorsi. Organizza eventi artistici, culturali, politici e sociali e ne ha in cura la direzione. Coordina il personale di sua competenza. Cura la promozione generale dell'Associazione. Propone eventuali prezzi per i servizi offerti effettuando un continuo monitoraggio del mercato di riferimento.

Si occupa delle scelte artistiche ed estetiche, sia quando si tratta di organizzare eventi che di scegliere gli allestimenti, sia nella produzione di materiali promozionali che di beni. Essendo responsabile dell'attività di promozione e cura dell'immagine, è l'interfaccia primaria dell'Associazione verso l'esterno.

Art. 13 (Commissione di Controllo)

Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenesse opportuno, potrà richiedere al Consiglio di mettere in atto l'istituzione della Commissione di Controllo. Essa sarà composta, per una parte minore, da persone nominate dal Consiglio e, per una parte maggiore, da persone nominate dall'Assemblea dei Soci. La nomina dei componenti della Commissione di Controllo avverrà con modalità dettate dalla Commissione Elettorale.

Prima di istituirla, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento, di decadenza e di revoca, di coloro che andranno a far parte alla Commissione di Controllo. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea dei Soci. Una volta istituita, solamente l'Assemblea dei Soci avrà il potere di revocare tale Commissione.

La Commissione di Controllo non ha poteri decisionali, ma solamente poteri di controllo e di suggerimento verso il Consiglio o, se nominato, verso il Comitato Esecutivo. Ha il compito di riferire al Consiglio e all'Assemblea dei Soci di eventuali fuoriuscite dagli Scopi dell'Associazione o dai singoli progetti. Per ogni nuovo progetto, avviato dal Consiglio, la Commissione di Controllo indicherà uno o più commissari incaricati del controllo. Essi potranno essere nominati sia all'interno della Commissione che all'esterno e avranno il compito di studiare a fondo il progetto e controllare che, nella sua realizzazione, ne vengano rispettati i parametri e le linee guida.

I componenti della Commissione, eletti dal Consiglio, decadranno dalla loro carica allo scadere del mandato del Consiglio dell'Associazione, mentre, quelli eletti dall'Assemblea, rimarranno in carica fino allo scadere del loro mandato, in base alle norme che saranno delineate nel Regolamento Interno. I commissari nominati dal Consiglio potranno in qualsiasi momento essere revocati e sostituiti dallo stesso. La carica nella Commissione di Controllo, a meno che l'Assemblea dei Soci non disponga diversamente, non da diritto a compensi. I Commissari nominati dal Consiglio hanno il compito principale di controllare le attività degli Organi Esecutivi. I Commissari nominati dall'Assemblea dei Soci hanno il compito principale di controllare le attività degli Organi Decisionali.

Art. 14 (Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri)

Qualora l'Assemblea dei Soci lo ritenesse opportuno potrà richiedere al Consiglio di mettere in atto l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Prima di istituirli, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione dell'Assemblea, dove saranno descritte le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dall'Assemblea dei Soci. Una volta istituiti, solamente l'Assemblea dei Soci avrà il potere di revocare tali Collegi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione della Commissione Elettorale tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. I membri effettivi vengono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.

Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci. La carica non è compatibile con quella di componente del Consiglio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra soci, o tra soci e l'Associazione stessa o alcuni suoi organi. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 15 (Comitato Tecnico Scientifico)

Qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno potrà istituire il Comitato Tecnico Scientifico e procedere alle elezioni del Presidente Onorario dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti appositi. Prima di istituirlo, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da mettere all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle Assemblee e le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Comitato Tecnico Scientifico. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce al Consiglio un'ampia ed aggiornata informazione scientifica e culturale sui temi di interesse dell'Associazione, organizzando dibattiti, convegni, seminari e incontri. Formula e propone progetti altamente innovativi riguardanti le tematiche dell'Associazione e crea una rete ed un legame molto stretto dell'Associazione sia con le università che con altre organizzazioni ed enti di ricerca altamente qualificati.

Art. 15.1 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei Soci per meriti speciali o per riconoscimento del suo operato. La Commissione elettorale si occupa delle modalità di scrutinio e votazione. Può essere in seguito revocato solamente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio. Il Presidente Onorario presiede il Comitato Tecnico Scientifico e lo convoca ogni qualvolta viene ritenuto necessario. Dura in carica due anni e decaduto dalla carica diventa membro dello stesso. La sua carica è onorifica e non da diritto ad alcun compenso tranne eventuali rimborsi stabiliti dal Consiglio. Non vi è incompatibilità fra la carica di Presidente Onorario ed altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 15.2 (Membri del Comitato)

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Consiglio. Il Comitato Tecnico Scientifico viene presieduto dal Presidente Onorario ed è formato da persone di riconosciuta levatura. Fra i membri del Comitato, viene nominato un Segretario che avrà il compito di relazionare al Consiglio sullo stato dei lavori e dei progetti. La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non è incompatibile con altre cariche, è onorifica e non da diritto ad alcun compenso tranne eventuali rimborsi stabiliti dal Consiglio. Sarà il Consiglio a nominare o revocare i membri del Comitato e le sue scelte saranno insindacabili. I membri del Comitato Tecnico Scientifico potranno dimettersi dalla loro carica in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo lettera scritta da inviarsi anche per posta elettronica al Consiglio.

Art. 16 (Corpo dei Volontari)

Qualora il Consiglio lo ritenesse opportuno potrà istituire il Corpo dei Volontari. Prima di istituirlo, il Presidente dell'Associazione dovrà redigere un Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, dove saranno descritte le regole delle assemblee, le regole di nomina, di direzione, di coordinamento e di eventuale revoca di coloro che andranno ad aderire al Corpo dei Volontari. Eventuali modifiche successive al Regolamento Interno dovranno essere proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio.

Il Volontario è quella persona che, compreso il valore umano e sociale degli scopi dell'Associazione, mette a disposizione della collettività, tramite l'Associazione, una parte del proprio tempo libero per realizzare i compiti stabiliti dagli organi statutari. S’impegna, nei limiti della propria disponibilità, con creatività, condivisione, solidarietà, a partecipare attivamente a tutte quelle iniziative e campagne atte a promuovere lo sviluppo della conoscenza dei temi dell'Associazione e la difesa degli stessi e può prestare la sua opera partecipando ai Progetti dell'Associazione. Ogni Volontario fisicamente idoneo è impegnato a prestare il servizio che il Regolamento stabilisce. La prestazione del volontario è a titolo gratuito. Il volontario è tenuto ad osservare il Regolamento Interno.

Possono fare parte del Corpo dei Volontari tutte le persone maggiorenni la cui domanda sia accolta dal Consiglio. Possono essere ammessi inoltre quelle persone di età compresa fra i 16 (sedici) ed i 18 (diciotto) anni a condizione di previa richiesta scritta e firmata da colui che esercita su di loro patria potestà.

L’Assemblea dei Volontari viene convocata:

  • per la discussione degli orientamenti e la elaborazione dei programmi operativi;
  • per le attività, le iniziative ed i servizi cui in generale è richiesta la loro partecipazione;
  • per discutere variazioni al Regolamento Interno.

Art. 17 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • Quote e contributi degli associati;
  • Donazioni, eredità e lasciti
  • Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Ogni altro tipo di entrata compatibile o connessa con le finalità sociali dell'Associazione.

Art. 18 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Il patrimonio è destinato ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio ritenga opportuno.

Art. 19 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente dell'Associazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Art. 20 (Durata e Scioglimento)

L'Associazione "Santanatoliesi nel mondo" è costituita a tempo indeterminato e, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio propone all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile..

Art. 21 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi in vigore.

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